C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/CSAT del 15/12/2022 – Delibera – Gara – Polisportiva Bisaccese/Castelpoto del 6.11.2022 – Campionato Promozione.

Gara – Polisportiva Bisaccese/Castelpoto del 6.11.2022 – Campionato Promozione.

La società Asd Polisportiva Bisaccese 1927 ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Gst n.12/Gst del 15/11/2022 con il quale veniva inflitta alla reclamante la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 della partita Pol. Bisaccese- Castelpoto del 6/11/2022 valevole per la 9° giornata di campionato di Promozione del C.R. Campania 2022/23, girone “C”, oltre alla inibizione fino all’1/12/2022 nei confronti del dirigente accompagnatore Angelo Mariniello e della squalifica per una gara del calciatore Suwanhe Sambou già gravato da pregresso provvedimento disciplinare e risultando egli in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica inflittagli, pubblicata sul C.U. n.46 del 20/10/20222. Con il primo motivo, la reclamante censura il provvedimento del Gst per inesistenza/nullità del preannuncio di ricorso al Gst non avendo esso sottoscritto, neanche con firma digitale, dal Presidente della società Castelpoto, pervenuto a mezzo pec il 7/11/2022. L’assenza della sottoscrizione, finanche della mera riproduzione dattiloscritta del nominativo del Presidente, rendendo nullo e/o irricevibile il preannuncio di reclamo e viziato il provvedimento del gst. Con il secondo motivo, la reclamante censura l’omessa corresponsione del contributo di accesso alla giustizia sportiva in sede di preannuncio di reclamo da parte della società Castelpoto, in violazione dell’art. 48 del CGS. Tale violazione avrebbe prodotto l’improcedibilità del ricorso proposto dal Castelpoto. Concludeva, pertanto, per il totale annullamento della decisione del Gst con totale cancellazione e/o caducazione delle sanzioni irrogate e ripristino del risultato acquisiti sul campo di 1-0, in favore della Bisaccese. Il difensore della reclamante ha illustrato la censura con precedenti giurisprudenziali, insistendo per l’accoglimento del reclamo. Il Presidente della società Castelpoto si è riportato alle controdeduzioni depositate, insistendo per il rigetto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, evidenzia che il primo motivo di censura è infondato. Invero, il codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 82/2009) fa esplicito riferimento alla posta elettronica certificata e agli art. 6 e 48 con rinvio al Dpm 68/2008 per la disciplina specifica. Tali disposizioni prevedono che la trasmissione del documento informatico per via telematica inviata dai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi delle specifiche tecniche ed inserite nei registri pubblici, come nella specie, la società Castelpoto, sono da considerarsi efficacemente notificate. I messaggi inviati a mezzo pec risultano sottoscritti con la firma digitale che verrà apposta sia sulla busta, sia sulla ricevuta rilasciata dai gestori che assicurano l’integrità e l’autenticità del messaggio che sarà sempre riferito al titolare della casella e della Pec. Nel caso di specie, il preannuncio di reclamo del 7/11/2022 risulta inviato dalla Pec asdcasteloto@pec.it che risulta dai registri pubblici e, pertanto, è certamente riferibile alla società Castelpoto Asd. Il motivo è infondato. Parimenti infondato è il secondo motivo di censura, solo ove ci si riferisce ad una lettura costituzionalmente orientata dall’art. 48 CGR. Sul punto, si richiama la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale del 5/8/2022 (decisione 0001/TFNst 2022/23) secondo la quale la norma non preclude in modo rigoroso ed assoluto la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia, anche successivamente all’inoltro del ricorso o del reclamo, purchè tale adempimento avvenga anche limiti ragionevoli, e comunque non oltre la data di celebrazione della udienza di trattazione del ricorso. Nel caso di specie, risulta interamente versato il reclamo , addirittura in eccesso (con bonifico) laddove il conto societario della società Asd Castelpoto al momento del preannuncio di reclamo era addirittura capiente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Dirigettare il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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