C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/CSAT del 06/10/2022 – Delibera – Gara – Città di Avellino/ Bellizzi Irpino 2019 del 10.09.2022 – Campionato di Promozione.

Gara – Città di Avellino/ Bellizzi Irpino 2019 del 10.09.2022 – Campionato di Promozione.

La società Città di Avellino proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni adottate dal Gst dell’ammenda di euro 400,00 alla società perché un calciatore al termine della gara, teneva un comportamento scorretto colpendo con violenza la bandierina del calcio d’angolo facendola saltare con conseguente obbligo di risarcimento dei danni patiti, richiesti e provati; dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse; della squalifica inflitta al sig. Galluccio Sebastiano, allenatore per 6 gare effettive. La società reclamante deduceva che il Gst incappato in errore dal momento che il calciatore, che si era reso protagonista del comportamento scorretto, concretizzatosi con un calcio violento che faceva saltare la bandiera, era un calciatore del Bellizzi Irpino tant’è che sia il DDG che l’assistente lo individuano nella persona del sig. Damascato Lorenzo, n.71 della società Bellizzi Irpino. Di qui la richiesta di annullamento in via principale, della sanzione e, in via gradata, della sostanziale riduzione della stessa. Della stessa. In ordine, poi, alla sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, la società reclamante deduceva che la stessa appare non congrua rispetto a quanto effettivamente accaduto in considerazione anche della sanzione pecuniaria già applicata. La società reclamante deduceva comunque che tale ultima sanzione era già stata scontata. In ordine, infine, alla squalifica per sei (6) giornate gare inflitta al sig. Galluccio Sebastiano, allenatore della società reclamante, quest’ultima deduceva che ci era stato uno scambio di persona per cui non vi era certezza nella individuazione, del soggetto che si fosse reso protagonista dei fatti contestati. Anche per queste due ultime sanzioni, la società reclamante chiedeva, in via principale, l’annullamento della stessa o, in via gradata, una sostanziale riduzione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali nonché il reclamo ritualmente proposto dalla società Città di Avellino, ritiene l’impugnativa meritevole di parziale accoglimento. Per quanto attiene il calciatore che, al termine della gara, colpiva con violenza la bandierina facendola saltare, dalla lettura del referto di gara, redatto dal DDG e dal referto redatto da uno degli assistenti, emerge senza ombra di dubbio che il calciatore che aveva colpito la bandierina apparteneva alla società Bellizzi Irpino per cui la sanzione pecuniaria deve essere ridotta e la sanzione accessoria dell’obbligo di risarcimento dei danni patiti deve essere annullata. La sanzione pecuniaria viene, invece, parametrata a quella inflitta alla società Bellizzi Irpino per la partecipazione di tesserati e non alla rissa. Per quanto riguarda la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse, La Corte Sportiva d’Appello Territoriale , attesa la dichiarazione della società reclamante di avere già scontato la stessa, nulla dispone. Infine, circa la squalifica di sei (6) giornate gare inflitta all’allenatore, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale non accoglie la richiesta della società reclamante dal momento che, sia il DDG che l’Assistente nei relativi loro referti, evidenziano la persona del sig. Galluccio Sebastiano come colui il quale si era reso responsabile di un comportamento sleale, scorretto antisportivo, ingiurioso e violento tant’è che. Al termine della gara, colpiva con due schiaffi al volto un calciatore della squadra avversaria.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Dichiara il reclamo parzialmente accolto; riduce l’ammenda inflitta ad euro 200,00, ed annulla la ulteriore sanzione del risarcimento dei danni patiti dalla proprietà dell’impianto; nulla dispone per la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse avendo la società reclamante precisato nel corpo del reclamo di averla già scontata; conferma la squalifica per sei (6) giornate di gara inflitta al sig. Galluccio Sebastiano (allenatore). Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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