C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/CSAT del 13/10/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD ATLETICO SAN GREGORIO

Reclamo della società ASD ATLETICO SAN GREGORIO

in riferimento al C.U. n.33 del 29.09.2022. Gara – Nocera Superiore Rs3/ Atletico San Gregorio del 24.09.2022 – Campionato di Promozione girone C.

La società Asd Atletico San Gregorio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica di tre giornate di gara effettive inflitta dal Gst al calciatore Lordi Sabatino e pubblicato sul C.U. n. 33 del 29/9/2022. La società reclamante deduceva che quanto descritto nei rispettivi referti di gara dal DDG e dall’Aa2 non risponde al vero ed al reale accadimento dei fatti. Il cartellino rosso, infatti, veniva estratto dal Ddg nei confronti del calciatore Lordi Sabatino dopo una mischia che si era venuta a creare successivamente ad un normale scontro di gioco. In particolare il Ddg nulla aveva visto e ,solo dopo essersi consultato con l’assistente di linea, sanzionava il calciatore Lordi sabatino che, nella qualità di capitano, si era reso responsabile dello scontro di gioco e che aveva colpito involontariamente l’avversario di qui la richiesta società reclamante di ridurre e/o annullare la squalifica inflitta al calciatore Lordi Sabatino. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo come proposto, ritiene l’impugnativa non meritevole di accoglimento. Dalla lettura dei referti del Ddg e dell’assistente di linea, che costituiscono fonte privilegiata di prova, emerge con evidenzia che il calciatore Lordi Sabatino aveva, a pallone lontano, colpito volontariamente con una gomitata allo stomaco un calciatore avversario. La sanzione inflitta appare, pertanto, congrua in considerazione anche del fatto che il calciatore Lordi Sabatino nella circostanza rivestiva il ruolo di capitano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Rigetta il reclamo, conferma la sanzione della squalifica di tre (3) giornate di gara effettive inflitta al calciatore Lordi Sabatino; dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, in quanto non versato.

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