C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/CSAT del 13/10/2022 – Delibera – Reclamo della società TORELLA DEI LOMBARDI in riferimento al C.U. n.33 del 29.09.2022. Gara – Parco Aquilone/ Torella dei Lombardi del 24.09.2022 – Campionato 1° Categoria- girone C.

Reclamo della società TORELLA DEI LOMBARDI in riferimento al C.U. n.33 del 29.09.2022. Gara – Parco Aquilone/ Torella dei Lombardi del 24.09.2022 – Campionato 1° Categoria- girone C.

La società Torella dei Lombardi proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica di tre (3) giornate di gara effettive inflitte dal Gst al calciatore Bellofatto Denis reo di avere colpito l’avversario con una gomitata al volto procurandogli dolore e tenendo così un comportamento violento ed antisportivo. Deduceva la società reclamante che, nella fattispecie si era verificato un normale confronto tra due calciatori durante una azione di gioco e non vi era stato alcun fallo di reazione del proprio tesserato. Di qui la richiesta di derubricazione della condotta in antisportiva o gravemente antisportiva anche alla luce del fatto che nella fattispecie non si era trattato di una gomitata volontaria per nuocere l’avversario bensì di un intervento connotato al più di grave antisportività. Concludeva la società reclamante che mancando i requisiti della condotta violenta ed intenzionale, la sanzione inflitta appariva eccessivamente afflittiva per cui si chiedeva la riduzione della stessa a due (2) giornate di gara. La Corte sportiva di Appello territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene quest’ultimo non meritevole di accoglimento. Dalla lettura, infatti, del referto di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, il Ddg motiva la espulsione del calciatore Bellofatto Denis per aver reagito ad un fallo di gioco colpendo l’avversario per reazione con una gomitata al volto procurando dolore. Il Ddg, cioè, evidenzia nella relazione la volontarietà della condotta del calciatore Bellofatto Denis e non emerge assolutamente che l’evento si sia verificato in un normale scontro di gioco.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Rigetta il reclamo, conferma la sanzione della squalifica di tre (3) giornate di gara effettive inflitta al calciatore Bellofatto Denis; nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva, in quanto già versato.

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