C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 8/CSAT del 20/10/2022 – Delibera – Gara – Virtus Afragola Soccer/Cellole Calcio del 2.10.2022– Campionato di Promozione, girone A .
Gara – Virtus Afragola Soccer/Cellole Calcio del 2.10.2022– Campionato di Promozione, girone A .
La società Asd Cellole Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso il referto di gara chiedendo, in via preliminare, la ripetizione della gara per evidente errore tecnico e. in via subordinata, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Ayari Renzo dal Gst con delibera riportata sul C.U.n.37 del 6/10/2022. La società reclamante deduceva che vi erano difformità tra quanto indicato nella distinta dei calciatori della società Virtus Afragola consegnata alla società Cellole Calcio e quella ufficiale denominata “distinta elenco calciatori”. In particolare, la società reclamante rileva che alla pag. 5 di 5 nella “distinta calciatori” a disposizione della stessa al n.17 veniva riportato il nominativo di Quintigliano Cristian mentre nell’allegato 5 della “distinta elenco calciatori” al n.17 veniva riportato il nominativo di Quintigliano Mario di qui la eccezione di errore tecnico commesso dal Ddg anche perché quest’ultimo calciatore non risultava essere tesserato. La società reclamante deduceva, altresì, che nell’espellere il calciatore Ayari Renzo il Gst aveva frainteso una condotta violenta laddove era un mero tentativo di allontanare un calciatore avversario dalla Mass Confrontation. Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Per quanto attiene, infatti, il motivo del presunto errore tecnico, questa Corte ritiene che lo stesso doveva essere fatto valere innanzi al Gst mentre per quanto attiene la sanzione inflitta al calciatore Ayari Renzo la stessa appare congrua dal momento che il DDg nel referto di gara, che costituisce prova privilegiata, senza ombra di dubbi, descrive che il predetto calciatore metteva le mani alla gola di un calciatore avversario.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Rigetta il reclamo e per l’effetto conferma la delibera impugnata del GST; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versata.