C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/GST del 04.11.2022 – Delibera – Gara del 23/10/2022 APICE CALCIO 1964 – POLISPORTIVA BISACCESE

Gara del 23/10/2022 APICE CALCIO 1964 - POLISPORTIVA BISACCESE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Polisportiva Bisaccese con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per errore tecnico della terna arbitrale; l'episodio contestato riguarderebbe l'espulsione del calciatore n. 7 Marzullo Giuseppe, conseguente a doppia ammonizione, l'ultima delle quali inflitta a seguito di suo ingresso non autorizzato sul terreno di gioco; ebbene, espone la reclamante, il calciatore sarebbe stato autorizzato all'ingresso sul terreno di gioco dal AA2, in violazione della regola 3, punto 8, del regolamento del Giuoco del calcio che attribuisce tale potere esclusivamente al Direttore di Gara; per cui l'ammonizione (e la conseguente espulsione per doppio giallo) del calciatore sarebbe illegittima (mancando l'autorizzazione del DDG); ma il Marzullo (che non avrebbe dovuto ignorare la regola) sarebbe stato indotto in errore dal comportamento contra legem del AA2; ritualmente evocata, la reclamata ha contestato l'avverso dedotto, con memoria difensiva, per mezzo della quale ha altresì eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione alla sottoscrizione del ricorso da parte del Segretario; tanto premesso, va esaminata l'eccezione processuale sollevata dalla reclamata, idonea ad incidere sulla procedibilità del reclamo; in ordine alla stessa, esperiti i necessari accertamenti, va rilevata la sua infondatezza, risultando (dall'esame del censimento della Società) il Segretario dotato di delega alla firma; con riferimento al merito, sentita a chiarimenti la terna arbitrale, presso gli Uffici di questo GST, alla presenza del rappresentante AIA, è emerso che l'AA2 ha effettivamente autorizzato (in violazione della citata regola 3, punto 8 del RDGC) il calciatore Marzullo al rientro in campo, dichiarando testualmente quanto segue: "il calciatore Marzullo Giuseppe della Società Polisportiva Bisaccese rientrava da un infortunio e mi ha chiesto di poter rientrare in campo ed io l'ho autorizzato. Poco dopo essere entrato sul terreno di gioco, il calciatore, già diffidato, è stato ammonito e poi espulso dal terreno di gioco"; il Direttore di Gara, sentito in videoconferenza ai sensi dell'art. 54 comma 4 CGS, ha dichiarato " confermo il contenuto del referto; il calciatore in campo è entrato in campo (n. 7 Pol Bisaccese, Marzullo Giuseppe) senza mia autorizzazione e pertanto l'ho ammonito; essendo stato già diffidato, ho espulso il calciatore"; quanto innanzi ha influito in modo determinante sull'esito della gara, privando la reclamante di un calciatore a causa di errore tecnico; ciò dimostra la fondatezza del reclamo;

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo, quanto segue: ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera d), ritenuta la sussistenza di circostanze eccezionali, dispone l'annullamento della gara in epigrafe indicata e ne dispone la ripetizione (mandando alla Segreteria di questo C.R. per gli adempimenti conseguenziali) e, per l'effetto, i provvedimenti disciplinari assunti nella gara (e pubblicati sul relativo CU) sono da ritenersi nulli; dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

 

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