C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/GST del 15.11.2022 – Delibera – Gara del 6/11/2022 POLISPORTIVA BISACCESE – CASTELPOTO

Gara del 6/11/2022 POLISPORTIVA BISACCESE – CASTELPOTO

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Castelpoto; con lo stesso è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per averla società reclamata Polisportiva Bisaccese inserito in distinta e impiegato in gara un il calciatore Suwaneh Sambou (nato il 4.02.2000) in posizione irregolare ai fini disciplinari per non aver scontato la squalifica inflittagli (per n. 2 gare effettive) giusta C.U. di questo CR Campania n. 46 del 20.10.2022, pag. 476; la reclamata, ritualmente evocata, ha presentato controdeduzioni con cui ha censurato l'ammissibilità del reclamo per aver la società Castelpoto versato il contributo d'accesso alla giustizia sportiva (di cui aveva chiesto l'addebito in sede di preannuncio) oltre il termine previsto per il reclamo, in violazione dell'art. 67 CGS; tanto premesso, è opportuno esaminare preliminarmente la censura sollevata dalla Polisportiva Bisaccese, in quanto idonea ad incidere sulla procedibilità del reclamo; sul punto, va rilevato che il conto della società Castelpoto è sempre stato capiente, come emerso da rituale controllo effettuato da questo Ufficio; il bonifico effettuato successivamente, dunque, va ad aggiungersi al saldo contabile presente sul predetto C.C.; ne deriva l'infondatezza della censura sollevata dalla reclamata; nel merito, il ricorso risulta fondato; dai necessari accertamenti esperiti è emerso: a) che il calciatore Suwaneh Sambou è stato effettivamente squalificato per n. 2 giornate giusta di questo C.R. Campania n. 46 del 20.10.2022, pag. 476; b) che il calciatore suddetto non ha partecipato alle successive due gare del Campionato di Promozione Girone C, Apice - Polisportiva Bisaccese (del 23.10.2022) e Polisportiva Bisaccese - Bellizzi Irpino 2019 (del 30.10.2022); c) nondimeno, come correttamente dedotto dalla reclamante non è possibile considerare scontata la squalifica relativamente alla prima gara ApicePolisportiva Bisaccese (del 23.10.2022), in quanto tale gara è stata annullata (a seguito di reclamo della stessa Polisportiva Bisaccese) giusta delibera di questo gst n. CU 10 GST pagg. 24,25; infatti, come previsto dall'art. 21 CGS, comma 4, a mente del quale "( ) Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo" ; pertanto, il calciatore in questione avrebbe dovuto scontare la seconda giornata di squalifica proprio nella gara oggetto di reclamo; e così non è stato, perché dall'esame del referto di gara, Suwaneh Sambou, risulta inserito in distinta di gara con il numero 11 e vi ha preso parte (venendo sanzionato con l'ammonizione al 25' del primo tempo)

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; di infliggere al calciatore Suwaneh Sambou, la squalifica per n. 1 gara effettiva, da scontare in aggiunta alle giornate residue; infligge al dirigente accompagnatore della Polisportiva Bisaccese, Sig. Mariniello Angelo, la sanzione dell'inibizione fino al 1.12.2022; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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