C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 13/GST del 22.11.2022 – Delibera – Gara del 13/11/2022 POLISPORTIVA ETRURIA – REAL SANTA CECILIA

Gara del 13/11/2022 POLISPORTIVA ETRURIA - REAL SANTA CECILIA

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Real Santa Cecilia 2012, avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata; con l'atto introduttivo è chiesta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della reclamata per aver quest'ultima impiegato in campo un calciatore in posizione irregolare ai fini disciplinari, il Sig. Contaldo Gerardo, nato il 6.11.1985, per non aver scontato la squalifica, di una giornata, inflittagli giusta CU di questo C.R. Campania n. 158 del 10.05.2022, pag. 1449; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti, esaminati i referti di gara, va rilevato che il calciatore, squalificato nell'ultima giornata utile del Campionato di Seconda Categoria ( Longobarda Salerno - Polisportiva Etruria del 8/5/2022 ), giusta CU innanzi riportato, ha disputato tutte le partite successive la pubblicazione del comunicato (precisamente: Sporting Giffoni - Polisportiva Etruria del 9.10.2022; Polisportiva Etruria - - Soccer Friends M/P del 16.10.2022; Sporting Club Palomonte - Polisportiva Etruria del 23.10.2022; Polisportiva Etruria - Zone Alte Quadrivio del 30.10.2022; Arechi Calcio - Polisportiva Etruria del 6.11.2022) fino a giungere alla gara oggetto di reclamo laddove, esaminato il referto arbitrale, pure risulta aver partecipato; conseguentemente, è fondato quanto dedotto dalla reclamante; nondimeno, come pure da quest'ultima dedotto, la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa per fatti non involgenti aspetti esclusivamente tecnici; pertanto, la decisione del presente reclamo non può prescindere dall'esame dei fatti accaduti durante la gara sospesa, ai sensi degli artt. 50 e 65 C.G.S.; in tal senso, questo GST, rilevata la propria competenza a giudicare sui fatti accaduti in gara che non riguardano aspetti puramente tecnici e che sulla stessa, come relazionato dal ddg, hanno avuto determinante influenza; rilevato che i fatti illustrati dal ddg nel referto e nel supplemento di rapporto, che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti, , sono attribuibili ad entrambe le Società; pertanto, a scioglimento della riserva derivante dalla proposizione del preannuncio, va inflitta la punizione sportiva ad ambedue le società, con assorbimento della decisione sul reclamo che, in virtù di quanto sin qui illustrato, non porterebbe alcun concreto vantaggio alla reclamante (che, dunque, è carente di interesse in ordine alla decisione dello stesso, con le conseguenze sull'impugnativa di cui a breve);

P.Q.M

 dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Santa Cecilia, per le ragioni indicate in motivazione; b) di infliggere, per i fatti di cui innanzi, ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 - 0/3, ferme le sanzioni disciplinari a carico dei singoli tesserati già adottate e pubblicate sul relativo C.U.; c) di infliggere a carico del calciatore Contaldo Gerardo, la squalifica per una giornata effettiva,, da aggiungersi a quella da scontare; d) nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

 

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