C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/GST del 29.11.2022 – Delibera – Gara del 20/11/2022 VIRTUS CARANO A.S.D. 1962 – SPORTING CAMPANIA CASERTA

Gara del 20/11/2022 VIRTUS CARANO A.S.D. 1962 - SPORTING CAMPANIA CASERTA

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti i preannunci e i reclami proposti dalla società Sporting Campania Caserta e dalla società Virtus Carano 1962 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe; secondo la società Sporting Campania, il ddg avrebbe sospeso definitivamente la gara "frettolosamente e senza alcun motivo valido" poiché "nessuna condotta violenta, nessuna aggressione e/o nessun atto tale da non consentire il prosieguo della gara è stato commesso nei confronti del ddg, il quale ha lasciato basiti, con la sua decisione, tutti i calciatori e gli spettatori presenti". A sostegno delle proprie doglianze, la reclamante ha richiamato precedente giurisprudenziale di altro C.R. (del. prov. Pavia); ha concluso, dunque, la reclamante per l'accoglimento del reclamo con richiesta di ripetizione della gara; in subordine, è stato domandato "previa sospensione del giudizio" l'invio degli atti alla Procura Federale onde effettuare "specifici accertamenti ovvero supplementi di indagini ex art. 50 CGS ed all'esito sciogliere la riserva con i provvedimenti del caso"; anche la società Virtus Carano 1962, con il proprio reclamo, ha censurato, sostanzialmente negli stessi termini della società Sporting Campania Caserta, l'errore tecnico del ddg, stante l'insussistenza delle condizioni per la sospensione della gara, domandando, in via principale, l'annullamento della gara con ripetizione della stessa; in subordine, Virtus Carano 1962 ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza; tanto premesso, effettuati i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti il ddg alla presenza del rappresentante AIA, ha dichiarato "Confermo il contenuto del referto. Non ho ritenuto sussistenti le condizioni per proseguire la gara. Ciò in quanto, attesa la rissa, avrei dovuto espellere un numero di calciatori tale da fare venir meno il numero minimo per la prosecuzione della gara. ADR ho lasciato nello spogliatoio i documenti atteso il clima non disteso"; alla luce di quanto innanzi, rilevata la complessità della questione, che richiede approfondimenti da parte della Procura Federale, concordando, dunque, con la congiunta richiesta ex art. 50 CGS formulata dalle reclamanti;

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA di sospendere il giudizio sulla gara in epigrafe e, per l'effetto, disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza; riserva al prosieguo del giudizio la pronuncia sulle spese di giustizia.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it