C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/GST del 09.12.2022 – Delibera – Gara del 26/11/2022 POL. ACERNO CALCIO – SANTA TECLA CALCIO 2019

Gara del 26/11/2022 POL. ACERNO CALCIO - SANTA TECLA CALCIO 2019

 Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Santa Tecla Calcio 2019 avverso la regolarità della gara in epigrafe in quanto la gara sarebbe iniziata un'ora e mezza dopo l'orario stabilito e ben oltre l'orario di attesa di un tempo regolamentare è che non si sia svolta regolarmente in quanto non vi era visibilità a causa dello spegnimento di una torretta di illuminazione concludeva richiedendo l'applicazionedell'art.10 CGS ossia la punizione sportiva della perdita della gara a danno della reclamata. effettuati i necessari accertamenti, esaminato il referto di gara (che costituisce, per costante giurisprudenza, piena prova), è emerso che la società reclamante ha disputato regolarmente l'incontro, di fatto implicitamente rinunciando ad ogni forma di censura in ordine alla regolarità della gara in epigrafe; pertanto, su tale aspetto il reclamo è inammissibile per carenza di interesse ad agire originaria; con riferimento, poi, allo spegnimento del riflettore sul terreno di gioco, va osservato che ogni valutazione in ordine alle condizioni di svolgimento / prosecuzione della gara (e, di converso, sospensione - non disputa) è demandata dal Regolamento del Giuoco del Calcio alla discrezionalità tecnica del direttore di gara e, pertanto, ogni doglianza in ordine a tali aspetti sfugge alla cognizione di questo GST, come previsto dall'art. 10, comma 5, CGS; ne deriva l'inammissibilità, anche in parte qua, del reclamo proposto;

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA l'inammissibilità del reclamo proposto e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della società Pol. Acerno Calcio conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U., ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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