C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/GST del 16.12.2022 – Delibera – Gara del 4/12/2022 POLISPORTIVA BISACCESE – MONTESARCHIO

Gara del 4/12/2022 POLISPORTIVA BISACCESE – MONTESARCHIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla polisportiva Bisaccese con cui ha lamentato l irregolare partecipazione alla gara in epigrafe, ai fini disciplinari, del calciatore della Società reclamata, Sig. Rea Salvatore (nato il 23.08.1997); quest ultimo, in tesi della reclamante, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua, in quanto colpito da squalifica (non scontata); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti presso questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola è stato squalificato per recidiva in ammonizione quinta infrazione, giusta C U. C.R. Campania n.149 del26/4/2022 pag.1287 più precisamente nell’ultima gara del campionato di Eccellenza Girone A; la prima gara utile per scontare la squalifica, tenendo conto che la società Forza Coraggio BN non ha disputato gare utili successive e tenendo conto che il calciatore è stato successivamente tesserato in favore della reclamata in data 2/9/2022 e che il calciatore Rea risulta presente in tutte le distinte di gara della reclamata dall'inizio del campionato di Promozione SS 2022/23 ad eccezione della gara Montesarchio - AC Ottaviano poiché il calciatore aveva subito un ulteriore squalifica per recidiva in ammonizione quinta infrazione pubblicata sul C.U.59 C.R. Campania del 17/11/2022 e che quindi residuava ancora la squalifica per una gara effettiva, successivamente lo stesso veniva impiegato in tutte le gare compresa quella oggetto di reclamo, ragione per la quale il reclamo si rivela fondato

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, delibera, per le ragioni di cui in motivazione, di accogliere il reclamo e per l'effetto, infliggere alla Montesarchio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; di infliggere alla Società Montesarchio l'ammenda di euro 100,00 per i fatti di cui in narrativa; di inibire il dirigente accompagnatore della Montesarchio Savoia Modesto fino al 22.12.2021; squalificare il calciatore Rea Salvatore per n. 3 giornate effettive, da aggiungersi alla restante squalifica da scontare; dispone restituirsi alla reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva

 

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