C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/GST del 20.12.2022 – Delibera – gara del 11/12/2022 RINASCITA BOSCOTRECASE – BORBONIA FELIX

gara del 11/12/2022 RINASCITA BOSCOTRECASE - BORBONIA FELIX

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Rinascita Boscotrecase con cui essa ha domandato infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Borbonia Felix per aver quest'ultima abbandonato il terreno di gioco nonostante vi fossero le condizioni per la prosecuzione della gara; in subordine, la reclamante ha domandato la ripetizione della gara; effettuati i necessari accertamenti, letto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto (che per costante giurisprudenza costituiscono fonte di prova privilegiata), è emersa la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione della gara, tanto è vero che il DDG definiva la decisione della società Borbonia Felix di abbandonare il terreno di gioco irrevocabile "nonostante le mie sollecitazioni a riprendere in considerazione del fatto che intervenivano le forze dell'ordine"; è bene, inoltre, precisare che la società reclamante ha individuato il proprio tesserato nella persona del sig. Balzano Angelo nato il 17/06/1986 "non presente in distinta in quanto convocato per la gara" ma, essendo in esubero, si è trovato in tribuna; alla luce di quanto sin qui illustrato, va osservato che non sussistono le condizioni per ritenere ammissibili tanto la domanda principale, tanto quella subordinata della reclamante: Infatti, va considerato che: a) l'aggressione subita dal calciatore avversario ha comunque influito sul sereno svolgimento della gara; b) bisogna distinguere fra la sussistenza delle condizioni "ambientali" per proseguire la gara (nella specie ritenute sussistenti dal ddg) e le condizioni "psicologiche" della squadra, evidentemente scossa da un episodio di violenza (censurabile senz'ombra di dubbio) che contrasta insanabilmente con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono contraddistinguere i rapporti tra le persone che praticano sport e in particolare l'attività calcistica; c) sussiste, pacificamente, in quanto confessoriamente rappresentata in reclamo, la responsabilità oggettiva della società Rinascita Boscotrecase per non vigilato sull'attività del proprio tesserato seduto in tribuna (ancorché non inserito in distinta). Alla luce di quanto sin qui illustrato, la società non può legittimamente dolersi delle conseguenze (a se favorevoli, peraltro) di un comportamento che risulta essere evidente conseguenza di una propria omissione (obbligo di vigilanza) e dunque è carente di interesse e legittimazione in ordine al reclamo oggetto di scrutinio; per contro, si ritiene equo, sussistendo le condizioni, per disporre la prosecuzione della gara in epigrafe a partire dal momento in cui essa è stata definitivamente sospesa (inizio del II tempo);

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di dichiarare inammissibile il reclamo; di disporre la prosecuzione della gara de qua, a porte chiuse, con la presenza dei commissari di campo, che saranno in capo alle società che ospita la competizione, demandando alla Segreteria di questo C.R. gli adempimenti conseguenziali; delibera inoltre di infliggere al calciatore reo dell'aggressione descritta in narrativa la squalifica per n.10 gare effettive, ferme le sanzioni già irrogate e pubblicate sul relativo CU; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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