C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/GST del 20.12.2022 – Delibera – gara del 8/12/2022 ACADEMY REAL MADDALONI – POL. SPORTING PIETRELCINA

gara del 8/12/2022 ACADEMY REAL MADDALONI - POL. SPORTING PIETRELCINA

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Sporting Pietrelcina con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata effettuato n. 6 sostituzioni, in violazione dell'art. 74 NOIF e dell'art. 1 del CU di questo CR del 1.07.2021, pag. 100, i quali fissano in 5 il numero massimo di sostituzioni che è possibile effettuare nelle gare ufficiali; effettuati i necessari accertamenti, dall'esame del referto di gara, che è fonte di prova privilegiata, è emerso che effettivamente le sostituzioni effettuate dalla Società reclamata sono 6, in violazione delle norme innanzi richiamate (correttamente, dalla reclamante);inoltre sentito a chiarimenti il DDG quest'ultimo con supplemento di rapporto ha precisato che: "Il sottoscritto Francesco Grimaldi arbitro della partita Academy Real Maddaloni Polisportiva Sporting Pietrelcina conferma che la squadra Academy Real Maddaloni al34 minuto del secondo tempo ha effettuato la sesta sostituzione tra il numero zero (Magliocca Bruno sostituito) con il numero uno (Letizia Christian subentrante). Preciso che al momento della sostituzione signor Magliocca Bruno numero zero veniva sostituito dal signor Letizia Christian numero uno non a seguito di infortunio per contrasto di gioco ma come una regolare sostituzione. Ribadisco inoltre che la terza sostituzione avvenuta al 30 del secondo tempo effettuata dalla squadra Academy Real Maddaloni è stata svolta tra il numero 18 (Tedesco Domenico sostituito) con il numero 17 (Magliocca Domenico subentrante).Tengo a precisare che il numero 17 Signor Magliocca Domenico è stato da me riconosciuto sia all'atto dell'identificazione avvenuta all'inizio della gara sia al momento della sostituzione avvenuta al 30 del secondo tempo

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, CGS, alla Società Academy Real Maddaloni,, reclamata, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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