C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 1/GST del 20.09.2022 – Delibera – Gara del 10/ 9/2022 BARANO CALCIO – ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA

Gara del 10/ 9/2022 BARANO CALCIO - ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA

Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Maurizio La Duca, letto il preannunzio di reclamo ed il reclamo, proposti nei termini, dalla Società Oratorio Don Guanella Scampia, avverso la regolarità della gara in epigrafe, per aver la Società reclamata, Barano Calcio fatto partecipare alla stessa sia il calciatore Annunziata Salvatore, dall’inizio della gara, e sia il calciatore Di Sapia Giovanni, entrato in sostituzione di altro, sul presupposto che l’Annunziata Salvatore, all’epoca tesserato per la Società Barano Calcio, non aveva scontato l squalifica delle 2 giornate inflitte con C.U. 148 del 22.4.22 del C.R Campania per la gara Barano c/ Quartograd del campionato juniores UNDER 19 e che il calciatore Di Sapia Giovanni , all’epoca tesserato per la Società Ischia Calcio arl, non aveva scontato la squalifica per n. 1 giornata inflitta con C.U. 160 del 13.5.22 emesso del C.R. Campania per la gara Football Club S.Agnello c/ Ischia Calcio arl campionato juniores UNDER 19 . Rilevato che il C.G.S. allart.21 comma 6 e 7 cosi sancisce : qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato Società o categoria di appartenenza , la squalifica viene scontata ,per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società o della nuova categoria di appartenenza. Rilevato che il calciatore Di Sapia Giovanni (nato il 4.12.2002) tesserato con la società Barano Calcio nella stagione 2022/23 , visto che nella stagione 2021/22 era tesserato con la Società Ischia Calcio arl, stagione nella quale gli è stata inflitta la squalifica di n. 1 giornata, visto che a norma del CU n. 1 del 6.7.2022, pag. 52, lo stesso non poteva più partecipare ai campionati regionali juniores under 19, il Di Sapia Giovanni non avrebbe potuto essere impiegato nella gara in epigrafe. Rilevato che lart.21 comma 2^ CGS cosi sancisce: il calciatore sanzionato con la squalifica .. deve scontare la sanzione nelle Gare ufficiali della squadra nella quale militava quando era avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento.

Rilevato che alla data della gara in epigrafe il calciatore Annunziata Salvatore ( nato il 6.1.2005) avrebbe dovuto scontare la squalifica, inflitta nella stagione 2021/22, nel campionato juniores Under 19 della stagione 2022/23 a norma dell’art. 21 comma 7^ CGS ed in considerazione del comunicato n. 1 del 6.7.2022 pg.52 , poteva regolarmente prendere parte alla gara in epigrafe .

P.Q.M

Accoglie il ricorso per la sola posizione irregolare, nella gara in epigrafe, del calciatore Di Sapia Giovanni che deve ancora scontare n. 1 gara di squalifica inflitta nella stagione 21-22, e per l’effetto dell’art. 10 comma 1 e 7 CGS infligge: a) alla Società Barano Calcio l punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 i favore della Società Oratorio Don Guanella Scampia; b) al calciatore Di Sapia Giovanni n. 1 giornata di squalifica da aggiungersi a quella ancora da scontare; c) commina alla Società Barano Calcio l’ammenda di euro 100,00 per aver impiegato un calciatore in corso di squalifica; d) infligge al Sig. Buono Paolino, dirigente accompagnatore ufficiale della Società Barano Calcio , l’inibizione fino a tutto il 28.09.22; e ordina non addebitarsi alla Società reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sport.

 

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