C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 3/GST del 27.09.2022 – Delibera – gara del 17/ 9/2022 PROGETTO FUTSAL TERZIGNO – UNINAC5
gara del 17/ 9/2022 PROGETTO FUTSAL TERZIGNO - UNINAC5
Il sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Unina C5 con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta di gara il calciatore Galinanes Facundo (nato il 22/09/1988) il quale in tesi della avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua in quanto in gravato da squalifica (inflitta giusta C.U. 1145 della Divisione Calcio a 5); ritualmente evocata la reclamata non ha presentato controdeduzioni. Effettuati i necessari accertamenti è emerso che il calciatore è statosi squalificato (con il predetto comunicato) ma tale squalifica afferisce una gara di Coppa (Coppa Italia calcio a 5 serie B Final Eight) e pertanto la squalifica ai sensi degli art. 21 commi 6,7 e 19 commi 4,6 C.G.S. va scontata nella rispettiva competizione ossia gare di Coppa; ne deriva l'infondatezza del reclamo proposto che riguarda la prima giornata di campionato di calcio a 5 serie C1 laddove il calciatore non risulta aver subito squalifiche precedenti e dunque è in posizione regolare; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ex art. 67 CGS,
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della società reclamata, fermi i provvedimenti disciplinari assunti con relativo comunicato ufficiale, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.