C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/GST del 04.10.2022 – Delibera – Gara del 24/ 9/2022 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO – GIFFONI SEI CASALI

Gara del 24/ 9/2022 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO - GIFFONI SEI CASALI

 Il sostituto Giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Giffoni Sei Casali con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, Football Club Sant'Agnello, inserito in distinta e impiegato in gara un calciatore in posizione irregolare ai fini disciplinari, il Sig. Nicola Vitiello (nato il 11.03.2002); precisamente, la reclamante ha osservato e documentato che Vitiello "era tesserato per la società A.S.D. Scalea 1912, come si evince dallo storico ( ) riportando a seguito di seconda ammonizione il provvedimento disciplinare della squalifica per una gara effettiva (cfr. CU n. 150 del 6 maggio 2022 pag. 1145)" e che "( ) Tale squalifica non veniva di fatto scontata in alcuna gara della suddetta stagione sportiva [NDR. 2021/2022] non essendoci ulteriori partite perla società detentrice del vincolo a seguito di sconfitta della squadra Juniores nell'incontro di cui sopra ed essendosi comunque in precedenza concluso il campionato della prima squadra"; inoltre, la reclamante ha puntualmente documentato che nella odierna stagione 2022/2023 il calciatore Vitiello ha partecipato a tutte le gare disputate con la società reclamata Football Club Sant'Agnello; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; il reclamo è fondato. Infatti, dai necessari accertamenti esperiti e dall'istruttoria svolta dall'Ufficio è emerso che: a) Vitiello è stato squalificato (per recidiva in ammonizioni) giusta CU n. 150 del 6 maggio 2022 pag. 1145 C.R. Calabria, allorquando militava nelle file della società Scalea 1912 (gara della fase finale del campionato regionale juniores Scalea 1912 - Morrone); b) Vitiello non ha scontato tale squalifica, intervenuta l'ultima giornata utile del campionato anzidetto, per cui alla stessa non sono seguite altre gare, se non quelle disputate nella successiva stagione 2022/2023 con la società Football Club Sant'Agnello, come emerge dall'esame dei referti di gara che fanno piena prova, per costante giurisprudenza sportiva; c) risulta, dunque, dimostrata la violazione dell'art. 21 comma 7 CGS; CGS;

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione alle parti interessate della presente decisione ex art. 67 CGS, comma 6, DELIBERA ex 10, comma 6, lett. a) CGS, di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0; di infliggere alla società reclamata l'ammenda di € 200,00; di infliggere al dirigente accompagnatore, Sig. De Rosa Giuseppe, l'inibizione fino al 13.10.2022; di infliggere al calciatore Nicola Vitiello la squalifica per n. 1 (una) giornata effettiva da scontare in aggiunta alla squalifica già inflitta illo tempore (a meno che quest'ultima non sia stata scontata prima della pubblicazione della presente decisione); nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

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