C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 5/GST del 11.10.2022 – Delibera – Gara del 1/10/2022 ATLETICO SAN GREGORIO – TEMERARIA 1957 SAN MANGO

Gara del 1/10/2022 ATLETICO SAN GREGORIO - TEMERARIA 1957 SAN MANGO

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Temeraria 1957 San Mango; rilevato che, con la predetta impugnativa, la Società Temeraria 1957 San Mango ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata (Atletico San Gregorio)inserito in distinta dieci giocatori di riserva in aggiunta agli undici titolari, in violazione del CU n. 1 del 6.07.2022; detto comunicato prevede, infatti, che "Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è consentito anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e."; pertanto, secondo la reclamante, la gara in epigrafe risulterebbe essere irregolare, avendo la Società Atletico San Gregorio inserito in distinta DIECI riserve; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti, dunque, gli opportuni accertamenti, esaminato il referto di gara, è emerso che la Società Atletico San Gregorio ha inserito in distinta DIECI riserve; nondimeno, deve rilevarsi come l'orientamento assunto di recente - in fattispecie analoga - dal Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., Pres. Mario Sanino, con la decisione n. 19/2018 deponga nel senso di non sanzionare con la perdita della gara detta fattispecie, in assenza di specifica sanzione in tal senso prevista dall'ordinamento sportivo; infatti, Il Collegio di Garanzia ha avuto modo di rilevare come, spesso, deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche talun principio penalistico generale (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/17), che trova ingresso a favore dell'incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all'apertura avutasi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819). Invero, le sanzioni previste Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall'art. 10 (precedente art. 17 CGS) del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende "altre"; ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Apertis verbis, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale " le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; da tali principi, coerenti con il sistema della giustizia sportiva, non v'è ragione di discostarsi; peraltro, si tenga presente che la reclamante ha domandato in ricorso esclusivamente l'applicazione dell'art. 10, comma 1, CGS (perdita della gara) e non anche la ripetizione della gara, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di cui innanzi; pertanto, questo giudice non può che concludere per l'integrale rigetto del reclamo, stante il divieto di pronunciarsi oltre la domanda delle parti (attribuendo loro un bene della vita diverso da quello domandato), in forza del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, applicabile anche al processo sportivo;

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di rigettare il reclamo, e per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/2 in favore della società Atletico San Gregorio; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

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