C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/GST del 18.10.2022 – Delibera – Gara del 8/10/2022 PELLEGRINI – RANGERS QUALIANO 1998
Gara del 8/10/2022 PELLEGRINI - RANGERS QUALIANO 1998
Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società S.C. Pellegrini, rilevato che con l'atto introduttivo è censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Rangers Qualiano 1998 inserito in distinta e impiegato in gara il seguente calciatore Severino Giovanni (nato il 12/04/2004) in posizione irregolare ai fini disciplinari; secondo la reclamante infatti il calciatore non avrebbe scontato la squalifica di una gara effettiva per recidiva in ammonizione (V INFR) giusta C.U. n.23 LND del 11/05/2022 campionato Nazionale under 19 SS 2021/2022; ritualmente evocata la controparte non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti è emerso che effettivamente il calciatore: a)è stato squalificato per n.1 gara effettiva giusta C.U. citato della reclamante pag. 7/23;b) la squalifica è stata inflitta nell'ultima giornata del campionato di cui sopra; c)la prima gara utile successiva la pubblicazione del C.U. n.23LND under 19 era la gara di play off della medesima competizione (gara Francavilla - Real Aversa 1925 del 21/05/2022) laddove il calciatore, esaminati gli atti ufficiali, non ha partecipato e quindi la squalifica è stata regolarmente scontata allorquando il Severino militava ancora nella società Real Aversa 1925;
P.Q.M.
dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, di rigettare il reclamo della società S.C. pellegrini e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/3 in favore della reclamata, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.