C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 7/GST del 25.10.2022 – Delibera – Gara del 15/10/2022 ATLETICO MANOCALZATI – BONITO
Gara del 15/10/2022 ATLETICO MANOCALZATI - BONITO
Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Bonito; rilevato che, con la predetta impugnativa, la società Bonito ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la reclamata (Atletico Manocalzati) inserito in distinta dieci giocatori di riserva in aggiunta agli undici titolari, in violazione del CU n. 295/A del 14.06.2021 e del CU n. 1 del 6.07.2022; detto comunicato prevede, infatti, che "Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è consentito anche per la Stagione Sportiva2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e."; detto comunicato prevede, infatti, che "in deroga alle decisioni ufficiali della FIGC relative alla regola n. 3 del gioco del calcio" (limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della LND) le Società possono indicare un massimo di NOVE calciatori nella distinta di gara, in luogo dei SETTE previsti dalle vigenti disposizioni; pertanto, secondo la reclamante, la gara in epigrafe risulterebbe essere irregolare, avendo la Società Atletico Manocalzati inserito in distinta dieci riserve; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti, dunque, gli opportuni accertamenti, esaminato il referto di gara, è emerso che la società Atletico Manocalzati ha inserito in distinta dieci riserve; nondimeno, deve rilevarsi come l'orientamento assunto di recente - in fattispecie analoga - dal Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., Pres. Mario Sanino, con la decisione n. 19/2018 deponga nel senso di non sanzionare con la perdita della gara detta fattispecie (accordando preferenza alla mera ripetizione della gara, come a breve si dirà) in assenza di specifica sanzione in tal senso prevista dall'ordinamento sportivo; infatti, Il Collegio di Garanzia ha avuto modo di affermare come, spesso, deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche talun principio penalistico generale (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/17), che trova ingresso a favore dell'incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all'apertura avutasi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819).Invero, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall'art. 10 (precedente art. 17 CGS) del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende "altre"; ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Apertis verbis, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale " le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; da tali principi, coerenti con il sistema della giustizia sportiva, non v'è ragione di discostarsi, viepiù se si tiene presente che la stessa reclamante ha chiesto, in subordine, la ripetizione della gara
P.Q.M.
dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo relativamente alla domanda subordinata formulata dalla reclamante e, per l'effetto, DISPONE la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria del C.R. Campania gli adempimenti conseguenziali; dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.