C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 1/TFT del 01/09/2022 – Delibera – Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Maurizio Testa, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Gioventù Partenope della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito al Sig. Christian Cassettino, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, lo svolgimento dell’attività di Operatore Sanitario (massaggiatore) della squadra Under 17 della società A.S.D. Gioventù Partenope nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo. Sig. Francesco Contini calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope, della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello che svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di venti giorni salvo complicazioni; -il sig. Giacchino Piscopo, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello, che in quell’occasione svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di giorni venti salvo complicazioni; – il sig. Giuseppe Canneva, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello che in quell’occasione svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di venti giorni salvo complicazioni – il sig. Christian Cassettino, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di operatore sanitario (massaggiatore) della squadra Under 17 della società A.S.D. Gioventù Partenope, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; – la sig.ra Paola Marinucci, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver fatto svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di allenatore della squadra Under 17 della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy al sig. Giuseppe De Nardo, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; – il sig. Giuseppe De Nardo, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Raffaele Sergio Academy con la qualifica di dirigente allenatore: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di allenatore della squadra Under 17 della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy, pur essendo sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; – la società A.s.d. Gioventu’ Partenope a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente Sig. Maurizio Testa, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Christian Cassettini, Francesco Contini, Gioacchino Piscopo e Giuseppe Canneva, così come descritti tutti nei precedenti capi di incolpazione; – la società A.s.d. Raffaele Sergio Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dalla propria presidente sig.ra Paola Marinucci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe De Nardo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Maurizio Testa, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Gioventù Partenope della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito al Sig. Christian Cassettino, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, lo svolgimento dell’attività di Operatore Sanitario (massaggiatore) della squadra Under 17 della società A.S.D. Gioventù Partenope nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo. Sig. Francesco Contini calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope, della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello che svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di venti giorni salvo complicazioni; -il sig. Giacchino Piscopo, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy - A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello, che in quell’occasione svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di giorni venti salvo complicazioni; - il sig. Giuseppe Canneva, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy - A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello che in quell’occasione svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di venti giorni salvo complicazioni - il sig. Christian Cassettino, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di operatore sanitario (massaggiatore) della squadra Under 17 della società A.S.D. Gioventù Partenope, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; - la sig.ra Paola Marinucci, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver fatto svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di allenatore della squadra Under 17 della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy al sig. Giuseppe De Nardo, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; - il sig. Giuseppe De Nardo, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Raffaele Sergio Academy con la qualifica di dirigente allenatore: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di allenatore della squadra Under 17 della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy, pur essendo sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; - la società A.s.d. Gioventu’ Partenope a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente Sig. Maurizio Testa, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Christian Cassettini, Francesco Contini, Gioacchino Piscopo e Giuseppe Canneva, così come descritti tutti nei precedenti capi di incolpazione; - la società A.s.d. Raffaele Sergio Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dalla propria presidente sig.ra Paola Marinucci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe De Nardo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, Asd Gioventù Partenope, Maurizio Testa, Piscopo Gioacchino, Canneva Giuseppe, Contini Francesco e Cassettino Christian, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Contini (15) quindici giornate di squalifica; il calciatore Giacchino Piscopo (15) quindici giornate di squalifica; il calciatore Christian Cassettino mesi due (2) di squalifica; il calciatore Giuseppe Canneva (15) quindici giornate di squalifica; per il dirigente allenatore sig. Giuseppe De Nardo, la sanzione di mesi (3) tre di squalifica; per il Presidente sig.ra Paola Marinucci, la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione; per il Presidente Sig. Maurizio Testa, la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione; per la società A.s.d. Gioventu’ Partenope € 1.000,00 mille,00 di ammenda; per la società A.s.d. Raffaele Sergio Academy € 800,00 (ottocento,00) di ammenda. Il T.F.T. lette le argomentazioni della Procura Federale nonché la memoria difensiva della difesa rilevato che il fatto contestato è stato accertato dalle dichiarazioni rese dai sig. Sergio Giovanni e Sergio Raffaele, rispettivamente gestore dell’impianto sportivo dove si è disputato la gara e Vice Presidente della società Raffaele Sergio Academy i quali specificamente hanno indicato responsabili dell’aggressione i calciatori Contino Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Giacchino i quali hanno provocato gravi lesioni al sig. d’Aniello Francesco nella qualità di collaboratore del custode sig. Sergio Giovanni, come risulta dal referto medico ospedaliero della durata di giorni venti (20) acquisita in atti. A ciò si aggiunge che, anche i sigg. Di Nardo Giuseppe allenatore della società Sergio Academy confermava l’aggressione da parte dei calciatori della Partenope i quali indossavano la divisa della stessa società Gioventù Partenope pur non individuando singolarmente gli aggressori. Dalla lettura del referto di gara, e del relativo supplemento come noto fonte di prova privilegiata per i procedimenti sportivi endofederali, il DDG non ha assistito ai fatti di cui al deferimento essendo terminata la gara e quindi si trovava negli spogliatoi non avendo assistito all’aggressione. Lo stesso ha solo riferito di aver visto il corpo esamine del soggetto aggredito, sig. D’Aniello Francesco. Ad avviso di Questo Tribunale alcun rilievo probatorio assume la richiesta di archiviazione evasa dal Pubblico Ministero c/o la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore non essendo acquisita agli atti dell’odierna deferimento alcun atto di indagine. Ciò detto, per quanto concerne la posizione dei sig. Christian Cassettino e Di Nardo Giuseppe il T.F.T. rileva la loro posizione irregolare peraltro accertato per tabulas. Per quanto invece riguarda la posizione del Presidente della società Gioventù Partenope Maurizio Testa il quale ha consentito, pur essendo a conoscenza dell’inesistenza del titolo del sig. Christian Cassettino lo svolgimento dell’attività di operatore sanitario (massaggiatore) risulta accertata la propria responsabilità. Ed ancora, per la posizione della sig.ra Paola Marinucci Presidente della società Raffaele Sergio Academy per aver consentito al sig. Giuseppe De Nardo l’attività di allenatore nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica e della iscrizione nel relativo albo e pertanto risulta accertato la propria responsabilità. Infine, circa la posizione delle società Asd Gioventù Partenope, anche responsabile dei fatti violenti di cui in motivazione, nonché della posizione della società Asd Raffaele Sergio Academy il T.F.T. individua per entrambi la responsabilità diretta ex art. 6 co. 1 C.G.S. nonché la responsabilità oggettiva ex art. 6 co. 2 CGS. Alla luce di quanto esposto, il T.F.T. pur riconoscendo la responsabilità dei soggetti deferiti ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura Federale in considerazione della giovane età dei calciatori deferiti e ritenendole eccessivamente afflittive anche per gli altri soggetti e relative società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Francesco Contini la squalifica fino al 30/11/2022; il calciatore Giacchino Piscopo la squalifica fino al 30/11/2022; il calciatore Christian Cassettino mesi (1) uno di squalifica; il calciatore Giuseppe Canneva la squalifica fino al 30/11/2022; per il dirigente allenatore sig. Giuseppe De Nardo, la sanzione di mesi (2) due di squalifica; per il Presidente sig.ra Paola Marinucci, la sanzione di mesi (2) due di inibizione; per il Presidente Sig. Maurizio Testa, la sanzione di mesi (3) tre di inibizione; per la società A.s.d. Gioventu’ Partenope € 600,00 (seicento,00) di ammenda; per la società A.s.d. Raffaele Sergio Academy € 300,00 (trecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

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