C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 15/09/2022 – Delibera – Proc.19857/406 pfi21-22/PM/rn del 16.06.2022 (Campionato 2^ Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Eros Guerriero, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Fcd Hellas Taurasi per la violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Guerriero, sul finire del secondo tempo, entrava in campo dapprima esortando con gesti plateali la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco e successivamente invitando alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio; Sig. Stefano Scarpa calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi, violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Francesco Russo, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Antonio De Stefano, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: della violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Angelo Lorenzo D’Amato, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Rolando Carullo, allenatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi con la qualifica di dirigente allenatore: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano ed Angelo Lorenzo D’Amato, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Carullo, sul finire del secondo tempo esortava alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio per far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; la società Asd Fcd Hellas Taurasi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.19857/406 pfi21-22/PM/rn del 16.06.2022 (Campionato 2^ Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Eros Guerriero, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Fcd Hellas Taurasi per la violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Guerriero, sul finire del secondo tempo, entrava in campo dapprima esortando con gesti plateali la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco e successivamente invitando alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio; Sig. Stefano Scarpa calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi, violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Francesco Russo, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Antonio De Stefano, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: della violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Angelo Lorenzo D’Amato, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Rolando Carullo, allenatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi con la qualifica di dirigente allenatore: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano ed Angelo Lorenzo D’Amato, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Carullo, sul finire del secondo tempo esortava alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio per far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; la società Asd Fcd Hellas Taurasi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Angelo Lorenzo D’Amato anni quattro (4) di squalifica; il calciatore Stefano Scarpa anni quattro (4) di squalifica; il calciatore Francesco Russo anni quattro (4) di squalifica; il calciatore Antonio De Stefano anni quattro (4) di squalifica; per l’ allenatore sig. Rolando Carullo, la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per il Presidente Sig. Eros Guerriero, la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per la società Asd Fcd Hellas Taurasi € 2.000,00 (duemila,00) di ammenda. Alla luce della documentazione riportata in atti nonché delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale ritiene che l’eccezione formulata dalla difesa del Guerriero e dalla società vada accolta cos’ come richiesto anche dalla Procura Federale e proscioglie il Presidente e la società in quanto negli atti di indagine depositati non era compresa l’audizione del Direttore di gara, con grave lesione del diritto di difesa. Risulta evidente che le richieste avanzate dal Guerriero di rilascio degli atti di indagine alla Procura Federale, veniva formulata dal Presidente della società che in quanto tale, è da ritenere soggetto agente non solo nel proprio esclusivo interesse ma anche in favore della società. Passando, invece, alle valutazioni nel merito, della vicenda de quo, occorre rilevare che il contenuto del referto arbitrale, in palese contraddizione con quanto dichiarato dal direttore di gara successivamente, non consente di procedere ad una compiuta e chiara ricostruzione dei fatti e delle responsabilità ascrivibili ai soggetti coinvolti ed invero, a fronte di una prima ricostruzione riportato nel referto arbitrale secondo cui i giocatori Russo Francesco, Di Stefano Antonio, D’Amato Angelo e Scarpa Stefano, si lanciavano a terra essendosi infortunati, nell’audizione successiva, il direttore di gara, pur confermando l’impianto del fatto (ossia che i quattro calciatori suindicati si gettavano a terra) aggiungeva, altresì, di non poter confermare se i nominativi indicati nel referto, corrispondevano a quelli dei calciatori che effettivamente si erano “buttati” a terra al fine di interrompere la gara. L’arbitro chiariva, inoltre, che i nominativi riportati nel referto venivano individuati dallo stesso direttore di gara tra i nominativi di quelli che dalla distinta arbitrale risultavano titolari, condotta, quest’ultima da ritenere ancora più ostativa ad una corretta costruzione dei fatti, mancando di conseguenza qualsivoglia certezza in ordine agli effettivi autori dei fatti di cui al deferimento. Imprudenza, quest’ultima, ribadita e confermata anche dal difensore del giocatore Scarpa Stefano, il cui nominativo, pur non risultando inserito nella distinta di gara tra i calciatori in campo ma solo come riserva, veniva indicato tra gli autori del comportamento illecito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA il non luogo a procedere nei confronti del Presidente sig. Guerriero Eros e nei confronti della società Asd Hellas Taurasi e di prosciogliere, altresì i deferiti sigg. Stefano Scarpa, Francesco Russo. Antonio De Stefano. Angelo Lorenzo D’Amato e l’allenatore Rolando Carullo. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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