C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 06/10/2022 – Delibera – Proc.1882/517 pfi21-22/PM/mf del 25.07.2022 (Campionato Di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Anna Pagnotta all’epoca dei fatti Vice presidente per la società ASD Matteo Football King; violazione dell’art.4 comma 1 e 39 del CGS, per avere la stessa, alla fine della gara Asd Matteo Football King – Asd Sangiovannese Calcio del 30.01.2022 valida per il campionato di Seconda Categoria s.s. 2021-2022 del C.R. Campania, proferito nei confronti della sig.ra Sara Maaroufi, Vice Presidente della Asd Giovannese Calcio. La Società ASD Matteo Football King a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art .6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dalla sig.ra Anna Pagnotta così come descritta in precedenza.

Proc.1882/517 pfi21-22/PM/mf del 25.07.2022 (Campionato Di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Anna Pagnotta all’epoca dei fatti Vice presidente per la società ASD Matteo Football King; violazione dell’art.4 comma 1 e 39 del CGS, per avere la stessa, alla fine della gara Asd Matteo Football King – Asd Sangiovannese Calcio del 30.01.2022 valida per il campionato di Seconda Categoria s.s. 2021-2022 del C.R. Campania, proferito nei confronti della sig.ra Sara Maaroufi, Vice Presidente della Asd Giovannese Calcio. La Società ASD Matteo Football King a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art .6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dalla sig.ra Anna Pagnotta così come descritta in precedenza.

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All’udienza del 3/10/2022 Il rappresentante dei deferiti chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: la sig.ra Anna Pagnotta mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotti sopra per il rito); La società ASD Matteo Football King, € 200,00 (duecento,00) di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (euro 300,00 di ammenda ed punti 1 di penalizzazione). La Procura Federale, in persona dell’avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania APPLICA per: la sig. ra Anna Pagnotta vice presidente della società ASD Matteo Football King, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASD Matteo Football King, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

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