C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 06/10/2022 – Delibera – Proc.3467/528 pfi21-22/PM/fm del 11.08.2022 (Campionato Seconda Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Giuliano Maisto (1 gara), all’epoca dei fatti Presidente, della società Asd Matteo Football King per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S., 39 comma 1 NOIF; per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Luigi Marian prendesse parte alla gara del 30/1/2022 di Seconda categoria Asd Matteo Football King / Asd san Giovannese Calcio, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 30.9.2021 per la società Asd San Giovannese Calcio Sig.ra Anna Pagnotta (1 gara), all’epoca dirigente accompagnatore, della società Asd Matteo Football King per la violazione degli artt.4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dei sottoelencati calciatori; calciatore: Mariano Luigi n.24.08.1996, (gara del 30/1/2022 – Campionato Seconda Categoria), per violazione dell’art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd Matteo Football King per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Proc.3467/528 pfi21-22/PM/fm del 11.08.2022 (Campionato Seconda Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Giuliano Maisto (1 gara), all’epoca dei fatti Presidente, della società Asd Matteo Football King per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S., 39 comma 1 NOIF; per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Luigi Marian prendesse parte alla gara del 30/1/2022 di Seconda categoria Asd Matteo Football King / Asd san Giovannese Calcio, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 30.9.2021 per la società Asd San Giovannese Calcio Sig.ra Anna Pagnotta (1 gara), all’epoca dirigente accompagnatore, della società Asd Matteo Football King per la violazione degli artt.4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dei sottoelencati calciatori; calciatore: Mariano Luigi n.24.08.1996, (gara del 30/1/2022 - Campionato Seconda Categoria), per violazione dell’art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd Matteo Football King per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All’udienza del 3/10/2022 Il rappresentante dei deferiti chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: il sig. Giuliano Maisto mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotti sopra per il rito); la sig.ra Anna Pagnotta mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotti sopra per il rito); il sig. Mariano Luigi la squalifica per n. 2 (due) gare (s.b. 3 gare, ridotte come sopra per il rito); La società ASD Matteo Football King, € 200,00 (duecento,00) di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (euro 300,00 di ammenda ed punti 1 di penalizzazione). La Procura Federale, in persona dell’avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania APPLICA per: il calciatore Mariano Luigi due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Giuliano Maisto, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig.ra Anna Pagnotta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Matteo Football King la penalizzazione di punti uno (1) in classifica € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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