C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 7/TFT del 10/10/2022 – Delibera – Proc.3173/533 pfi21-22/PM/ps del 9.08.2022 (Campionato Prima Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: -Sig.Michele Nappo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Faiano A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del C.G.S. B) per la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; -Sig.Gaetano Nappo, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Atletico Faiano ai sensi dell’art. 2, comma 2 C.G.S. della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; -Sig.Vito Lamberti, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società ASD Atletico Faiano per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva B) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; -Sig.Damiano Romano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Atletico Faiano: della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; – la società Asd Atletico Faiano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Nappo, Gaetano Nappo, Vito Lamberti e Damiano Romano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Proc.3173/533 pfi21-22/PM/ps del 9.08.2022 (Campionato Prima Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: -Sig.Michele Nappo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Faiano A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del C.G.S. B) per la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; -Sig.Gaetano Nappo, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Atletico Faiano ai sensi dell’art. 2, comma 2 C.G.S. della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; -Sig.Vito Lamberti, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società ASD Atletico Faiano per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva B) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; -Sig.Damiano Romano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Atletico Faiano: della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; - la società Asd Atletico Faiano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Nappo, Gaetano Nappo, Vito Lamberti e Damiano Romano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
All’udienza del 03.10.2022 il Tribunale Federale audito il Procuratore Federale, Giovanni Allegro, il difensore della ASD Atletico Faiano, avv. Giovanni Calabrese, letti gli atti del procedimento, ha ritenuto accogliere le richieste di condanna avanzate dal rappresentante della Procura Federale, ad eccezione di quella di cui all’ art. 6 comma 1 ,2, richiesta nei confronti della società Asd Ateltico Faiano già oggetto di pronuncia della CSAT. Ante omnia giova sottolineare che la Corte sportiva di Appello territoriale gia’ in data 14.03.2022 ha emesso il provvedimento di sanzione, comunicato ufficiale n. 34/ CSAT del 17.03.2022, nei confronti della Società Atletico Faiano poiché, in data 20.02.2022 , giocatori tesserati della suindicata società calcistica avevano aggredito due giocatori di colore tesserati della squadra avversaria, pertanto appare evidente che la società Atletico Faiano è gia’ stata sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 6 comma 1 e 2. In ordine alla decisione presa dal Tribunale nei confronti dei deferiti, i motivi a sostegno della sanzione si rinvengono nelle dichiarazioni rese nel verbale di audizioni del 10.05.2022 dal sig. Vito Robertazzi, Presidente della ASD Atletico San Gregorio, dalle dichiarazioni rese nel verbale di audizione del 18.05.2022 dal sig. Sabatino Morriello, dalle dichiarazioni rese nel verbale di audizione del 18.05.2022 dal sig. Franco Robertazzi, dalle dichiarazioni rese nel verbale di audizione del 18.05.2022 dal sig. Vincenzo Carfagno nonché da tutta la documentazione medica prodotta in atti. Invero, nei richiamati verbali di audizione emergono elementi gravi, precisi , concordati ed individualizzanti rispetto alle descrizione delle avvenute violente e gravissime aggressioni poste in essere da alcuni dei soggetti deferiti nei confronti dei soggetti sopra indicati, verificatesi a partita terminata, a ridosso dell’ uscita dello stadio. Per altro, le stesse dichiarazioni sono pienamente riscontrate dai referti medici, rilasciati tutti in strutture pubbliche, nella data del 20.2.2022 ovvero nella data dell’ avvenuta aggressione e solo uno a distanza di qualche giorno. Nello specifico certificato di pronto soccorso “P.O. Oliveto Citra” del 20.02.2022 rilasciato al sig. Robertazzi Franco inquadrato al triage: “trauma occhio dx e sin labbro sup dx polso dx ed all’ esame obiettivo emergevano evidenza di ecchimosi ed escoriazioni”; certificato di pronto soccorso “P.O. Oliveto Citra” del 20.02.2022 del sig. Sabatino Morriello inquadrato al triage : “evidenza di tumefazione al labbro superiore , contusione nasale , contusione spalla destra e ginocchio destro” un successivo certificato di pronto soccorso “Ospedale Eboli Battipaglia” del 21.02.2022 “ e certificazione rilasciata in pari dalla quale emerge la sottoposizione ad intervento chirurgico per frattura scomposta nasale collegata alla aggressione ricevuta in data 20.02.2022; certificato di pronto soccorso del 20.02.2022 rilasciato a Carfagno Vincenzo dal pronto soccorso Azienda Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona con diagnosi : “flc del sopracciglio sin” e certificato medico del 07.03.22 rilasciato dalla stessa struttura Ospedaliera. Referto medico del 25.02.2022 rilasciato dal dott. Attilio Policastro al sig. Vito Robertazzi dal quale emergono traumi ed effetti collaterali collegati all’ aggressione subita in data 20.02.2022. Inoltre, giova sottolineare che le parti deferite non hanno mai reso dichiarazioni in ottica difensiva che possano essere valutate a discarico, pur essendo state invitate a comparire per ben due volte. Le doglianze difensive rappresentate in memoria ed esplicitate dal difensore rispetto alla violazione contestate non possono trovare accoglimento. La difesa rispetto alle avvenute aggressioni con articolate memorie difensive deduce che le stesse siano prive di fondamento e sfornite di prova anche perché non vi è alcuna traccia in atti ufficiali di gara e sostenendo che gia’ vi era un provvedimento riguardo alla rissa. Tale argomentazione appare inconferente e non scalfisce minimamente il quadro accusatorio, poiché i gravi episodi di aggressione si sono verificati al termine della gara e pertanto non sono potuti cadere sotto la percezione visiva dell’ arbitro; viceversa il commissario di campo Cibelli Sabato nell’ambito delle dichiarazioni rese in data 20.05.2022, riferisce di aver assistito alle aggressioni subite dai calciatori e tesserati dell’ ASD Atletico San Gregorio in quanto gli autori erano in possesso di borsoni da calcio recanti le scritte dell’ Asd Atletico Faiano. Riferiva altresì di aver assistito alle aggressioni subite dai dirigenti dell’ Atletico San Gregorio pur non essendo in condizione di individuare specificamente gli autori delle stesse, a completo riscontro delle dichiarazioni rese dai soggetti aggrediti. Infine e solo per completezza, come riferito, si rappresenta che la Corte di Appello territoriale sanzionato la società a titolo di responsabilità oggettiva, rispetto all’ avvenuta rissa in virtu’ della circostanza che all’ epoca dei fatti vi erano indagini in corso per individuare i protagonisti dell’ avvenuta aggressione. Appare lapalissiano che allorquando sono stati individuati gli autori delle aggressioni vadano sanzionati a titolo di responsabilità personale. Non può trovare accoglimento il motivo di ricorso rispetto alla contestata violazione dell’art. 39 comma 3 CGS poiché nel verbale di dichiarazioni rese in data 20.05.2022 del Commissario di gara sig. Cibelli Sabato, si evidenzia che i Carabinieri “accompagnavano i tifosi ospiti dietro un delle porte”, riscontrando quanto dichiarato dai dirigenti dell’ Atletico San Gregorio. Anche in questa circostanza, le dichiarazioni rese dai dirigenti dell’ Atletico san Giorgio, appaiono attendibili e riscontrate. Anche dal punto di vista logico non appare plausibile un autonomo spostamento avvenuto con l’ausilio dei carabinieri se non per le ragioni esposte dai testimoni nei verbali di audizione, ovvero l’essere stati minacciati e obbligati a spostarsi dalla tribuna e pertanto costretti a posizionarsi dietro una delle due porte per assistere all’ incontro. Anche in questo caso la ragione specifica dello spostamento non poteva essere compresa dall’ arbitro o dal commissario di campo, il quale dava atto dell’avvenuto spostamento. Appare peraltro pienamente provata la responsabilità di tutti i deferiti rispetto alla violazione dell’art. 22 comma 1 CGS poiché nessuno ha giustificato l’impedimento a comparire rispetto alle convocazioni ricevute.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente Ritiene di applicare per: il collaboratore sig. Vito Lamberti la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il calciatore sig. Damiano Romano la squalifica di quattro (4) giornate; per il Presidente Sig. Michele Nappo, la sanzione di anni uno (1) di inibizione; per il Sig. Gaetano Nappo, la sanzione di anni uno (1) di inibizione; per la società Asd Atletico Faiano non doversi procedere perché già deciso in data 14/03/2022 e pubblicato sul comunicato ufficiale n.34/Csat del 27/03/2022.
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