C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 9/TFT del 10/11/2022 – Delibera – Proc.9302/858 pfi21-22/PM/mf del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Sorrentino, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pigna Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pigna Calcio – Pro Vives Calcio disputata in data 14.11.2021 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno occasione della gara Pigna Calcio – Pro Vives Calcio disputata in data 14.11.2021 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società; sig. Marco Peccarino, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pigna Calcio: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pigna Calcio – Olimpique Giugliano disputata in data 20.2.2022 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Pigna Calcio – Olimpique Giugliano disputata in data 20.2.2022 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società.

Proc.9302/858 pfi21-22/PM/mf del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Sorrentino, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pigna Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pigna Calcio – Pro Vives Calcio disputata in data 14.11.2021 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno occasione della gara Pigna Calcio – Pro Vives Calcio disputata in data 14.11.2021 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società; sig. Marco Peccarino, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pigna Calcio: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pigna Calcio – Olimpique Giugliano disputata in data 20.2.2022 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Pigna Calcio – Olimpique Giugliano disputata in data 20.2.2022 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore Francesco Sorrentino della società A.S.D. Pigna Calcio; la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il dirigente accompagnatore Marco Peccarino della società A.S.D. Pigna Calcio; la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania ritiene i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e riduce ad una sanzione più equa la richiesta della Procura Federale.

P.Q.M.

DELIBERA di applicare per: il dirigente accompagnatore Francesco Sorrentino della società A.S.D. Pigna Calcio; la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il dirigente accompagnatore Marco Peccarino della società A.S.D. Pigna Calcio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito

 

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