C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 9/TFT del 10/11/2022 – Delibera – Proc. 9312/850 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Campionato Promozione). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Dionigi Troisi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Giffonese: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Giffonese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Vincenzo Delle Donne, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla U.S. GIffonese alla gara A.S.D. Sanseverinese – U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022, valevole per il Campionato di Promozione Campania; nonché ancora per aver consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; sig. Simone De Rosa, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Giffonese della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sanseverinese – U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022 valevole per il Campionato di Promozione Campania, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Giffonese nella quale è indicato il nominativo del sig. Vincenzo Delle Donne, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. Vincenzo Delle Donne (nato 11.8.1967), all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Giffonese: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alla gara A.S.D. Sanseverinese – U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022, valevole per il campionato di Promozione Campania, nelle fila della squadra schierata dalla U.S. Giffonese senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società U.S. Giffonese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dionigi Troisi, Simone De Rosa e Vincenzo Delle Donne così come descritti nei precedenti capi di incolpazione .
Proc. 9312/850 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Campionato Promozione). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Dionigi Troisi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Giffonese: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Giffonese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Vincenzo Delle Donne, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla U.S. GIffonese alla gara A.S.D. Sanseverinese - U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022, valevole per il Campionato di Promozione Campania; nonché ancora per aver consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; sig. Simone De Rosa, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Giffonese della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sanseverinese - U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022 valevole per il Campionato di Promozione Campania, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Giffonese nella quale è indicato il nominativo del sig. Vincenzo Delle Donne, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. Vincenzo Delle Donne (nato 11.8.1967), all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Giffonese: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alla gara A.S.D. Sanseverinese - U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022, valevole per il campionato di Promozione Campania, nelle fila della squadra schierata dalla U.S. Giffonese senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società U.S. Giffonese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dionigi Troisi, Simone De Rosa e Vincenzo Delle Donne così come descritti nei precedenti capi di incolpazione .
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S. Giffonese malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal calciatore: Sig. Simone De Rosa, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Dionigi Troisi per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vincenzo Delle Donne tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Dionigi Troisi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Simone De Rosa, tre (3) giornate di squalifica; per la società U.S. Giffonese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 300,00 (trecento,00) di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.S. Giffonese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Vincenzo Delle Donne due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Dionigi Troisi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Simone De Rosa, due (2) giornate di squalifica; per la società U.S. Giffonese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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