CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 05/12/2022 N. 10606
Pubblicato il 05/12/2022
N. 10606/2022REG.PROV.COLL.
N. 09422/2021 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9422 del 2021, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Po n.9; Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; C.O.N.I.- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), 5-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro e del C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Di Cintio, per sé e in dichiarata delega di Ferrara, Viglione, Mazzarelli, Medugno e Angeletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La -OMISSIS-. (di seguito “-OMISSIS-”) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria avverso la decisione n. 76 del 19 ottobre 2017 con cui il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. ha annullato la decisione della Corte Federale di appello del 30 agosto 2017 con rinvio al Tribunale Federale Nazionale di primo grado, “non essendo stati esauriti con la decisione impugnata tutti i gradi della giustizia sportiva”.
2. La società appellante, retrocessa nel campionato di serie D a seguito dei play out al termine della stagione sportiva 2016/2017, avendo interesse ad essere reintegrata in serie C per effetto dell’estromissione della società -OMISSIS-, la quale era stata sanzionata dalla Corte Federale d’Appello (C.U. n. 138 del 17 giugno 2017) con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione 2016/2017 per non avere regolarizzato le garanzie obbligatorie nel termine assegnato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche “FIGC”) per effettuarne la sostituzione con le indicate modalità, dopo che la polizza fideiussoria presentata per l’iscrizione al campionato era risultata, come per altre società partecipanti, inefficace e priva di copertura per il fallimento della compagnia assicurativa stipulante Gable Insurance, adiva, con ricorso ex art. 30 C.G.S. CONI in data 18 luglio 2017, il Tribunale Federale Nazionale, chiedendo di essere ammessa in serie C per la stagione 2017/2018, con assegnazione di un termine per gli incombenti relativi all’iscrizione, previa esclusione, in via disciplinare, dell’-OMISSIS- dal campionato già concluso.
2.1. Con C.U. n. 7 del 28.7.2017 il Tribunale Federale dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di contraddittorio nei confronti delle parti resistenti necessarie, Lega Italiana Calcio Professionistico e F.I.G.C., nonché per violazione del principio del ne bis in idem (in quanto per i medesimi fatti era stata già proposta dal Procuratore federale azione disciplinare conclusasi con l’irrogazione della penalizzazione in classifica ai danni dell’-OMISSIS-).
2.2. Avverso la decisione del Tribunale Federale che dichiarava inammissibile il ricorso l’-OMISSIS-, l’8 agosto 2017, presentava reclamo ex art. 30 CGS CONI alla Corte Federale d’Appello la quale, acquisita una relazione istruttoria della Lega Italiana Calcio Professionistico corredata di tutta la documentazione richiesta (in particolare, gli atti e i documenti relativi alla iscrizione al campionato per la stagione sportiva 2016/2017 della società -OMISSIS-.), con C.U. n. -OMISSIS-del 30 agosto 2017, accoglieva il ricorso e, essendo stato ormai interamente disputato il campionato in questione (con conseguente impossibilità di escluderne la società che vi aveva partecipato), disponeva la retrocessione della -OMISSIS- all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro, Girone C, nella stagione sportiva 2016/2017, ritenendo però di non potersi pronunciare sulla richiesta della reclamante di essere reintegrata nell’organico di serie C per il campionato 2017/2018, in quanto a ciò avrebbe dovuto ottemperare la Lega Pro, in conseguenza della retrocessione della -OMISSIS- e dell’avvenuta modifica della graduatoria del precedente campionato 2016/2017.
2.3. In data 4 settembre 2017, il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Italiana Calcio Professionistico impugnavano la decisione della Corte Federale d’Appello n. -OMISSIS-del 30 agosto 2017, chiedendone l’annullamento, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport che, disposta la sospensione in via cautelare della decisione appellata, con il dispositivo del 15 settembre 2017, in accoglimento del ricorso congiuntamente presentato, annullava la decisione, con rinvio al Tribunale Federale Nazionale di primo grado della Federazione
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la -OMISSIS- impugnava innanzi al T.A.R. del Lazio il detto dispositivo della decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport, formulando i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, in quanto il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Presidente Federale ad impugnare le decisioni degli organi di giustizia sportiva federali, nonché di Lega Pro ad impugnare una decisione non emessa nei suoi confronti;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 32 CGS CONI, travisamento dei fatti in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che, in base alle citate disposizioni, l’unico contraddittore della -OMISSIS- era l’-OMISSIS-, con conseguente correttezza della pronuncia del Corte Federale d’Appello in punto di contraddittorio;
3) violazione e falsa applicazione di legge; ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, eccesso di potere per travisamento dei fatti con riguardo al ne bis in idem, in quanto l’-OMISSIS- era stata giudicata per fatti diversi da quelli per i quali era stato proposto il ricorso della -OMISSIS-, ovvero non per il ritardo nella sostituzione della fideiussione, bensì per averne omesso il deposito.
3.1. Con motivi aggiunti, depositati il 27 dicembre 2017, la -OMISSIS- impugnava la decisione n.78 del 19 ottobre 2017 del Collegio di Garanzia, intervenuta nelle more, in relazione al dispositivo impugnato con il ricorso principale, contestando sia il mancato scrutinio delle eccezioni proposte dalla ricorrente in ordine al difetto di legittimazione del Presidente Federale e della Lega Pro che la necessità di una norma specifica per sanzionare il club del Messina con una diversa ed ulteriore sanzione rispetto a quella irrogata; sosteneva poi che non vi era stato sconfinamento dai limiti decisionali della Corte Federale d’Appello e insisteva sull’estraneità al giudizio, avente ad oggetto la sanzione nei confronti della squadra messinese, tanto della Federazione quanto della Lega Pro.
3.2. Si costituivano in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Italiana Calcio Professionistico- Lega Pro e il C.O.N.I., eccependo, sotto vari profili, l’inammissibilità del gravame e argomentandone l’infondatezza nel merito.
4. Respinte le istanze cautelari sia in sede monocratica che collegiale (con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato) per difetto dei presupposti, con la sentenza in epigrafe qui appellata il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso, i motivi aggiunti e la connessa domanda risarcitoria.
5. Avverso la sentenza -OMISSIS- ha proposto appello, deducendone l’erroneità e ingiustizia e domandandone la riforma anzitutto per il seguente motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge – rapporti tra ordinamento sportivo e statale”.
5.1. Con un secondo motivo (rubricato “Difetto di motivazione - Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà della motivazione – Omessa pronuncia -Violazione e falsa applicazione di legge”) l’appellante ha poi riproposto le doglianze formulate in primo grado, incentrate essenzialmente sulla carenza di legittimazione della FIGC e della Lega Pro a impugnare la decisione della Corte Federale d’Appello, lamentandone l’assorbimento e il mancato esame da parte della sentenza impugnata, stante la contestata declaratoria di inammissibilità del gravame.
5.2. L’appellante ha altresì riproposto la domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti per effetto dei provvedimenti impugnati che le hanno impedito di partecipare al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2017/2018.
5.3. Si sono costituite in resistenza anche nel presente giudizio la Lega Italia Calcio Professionistico- Lega Pro, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) i quali hanno insistito per il rigetto dell’appello.
5.4. In vista dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno illustrato con memorie le rispettive tesi difensive, l’appellante insistendo per l’accoglimento del gravame e le parti appellate domandando la conferma della sentenza impugnata.
5.5. Le parti hanno poi evidenziato negli scritti difensivi che, nelle more, la vertenza in sede sportiva è stata definita, previo esaurimento di tutti i gradi, con la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport n. 76 del 28 novembre 2018, di accoglimento dei ricorsi di FIGC e Lega Pro (che avevano impugnato la decisione della Corte Federale d'Appello, pubblicata in forma integrale con C.U. 20 del 20 agosto 2018, di conferma delle statuizioni già annullate dal Collegio di Garanzia, lamentando la violazione dei principi di diritto sanciti dalla decisione n. 78/2017 cui la Corte Federale avrebbe dovuto attenersi nel definire in sede di rinvio la questione).
5.6. Anche quest’ultima decisione del Collegio di Garanzia dello Sport è stata impugnata dalla società -OMISSIS- davanti al T.a.r. del Lazio, con ricorso iscritto al n. 1255/2019 R.G., tuttora pendente, la cui udienza di discussione è fissata per il 6 dicembre 2022.
5.6. All’udienza pubblica del 12 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. La sentenza appellata, accogliendo le eccezioni sollevate in limine dalle parti resistenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e la connessa domanda risarcitoria proposti dalla società -OMISSIS-, ritenendo non esauriti i gradi di giustizia sportiva, come disposto dall’art. 3 del decreto legge n. 220 del 2003, convertito in legge n. 280 del 2003, perché la decisione n. 78/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport non è una pronuncia definitiva, avendo annullato la decisione della Corte Federale d’Appello con rinvio al Tribunale Federale per difetto di contraddittorio.
7. Con il gravame (alla cui decisione l’appellante conserva interesse per i soli profili risarcitori, essendo stato già disputato il campionato in questione, risalente alla stagione sportiva 2016/2017, cui aspirava a partecipare) si deduce che la decisione impugnata sarebbe, invece, definitiva e non più oggetto di revisione, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui sono immediatamente ricorribili le sentenze della Corte di appello di annullamento con rinvio al primo giudice.
In particolare, secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe erroneamente disatteso tali principi di cui alla sentenza, invocata negli scritti difensivi, della Cassazione Civile a Sezioni Unite 22 dicembre 2015 n. 25774, la quale consente l’impugnazione autonoma della sentenza di rinvio, senza dover attendere l’esito del giudizio sorto per effetto del disposto rinvio.
Diversamente opinando, aggiunge l’appellante, quella pronuncia di rinvio non sarebbe mai oggetto di revisione, passando in giudicato; per altro verso, l’appellante sostiene che non vi sarebbero ragioni ostative a che la pronuncia citata sia applicata anche all’attuale controversia, in quanto il processo sportivo è regolato in via integrativa da istituti, principi e orientamenti dell’ordinamento statale che disciplinano materie e argomenti analoghi, tant’è che lo stesso codice di giustizia sportiva (art. 2, comma 2, CGS CONI) rinvia espressamente al codice del processo civile per tutto quanto da esso non previsto.
Erronea sarebbe poi l’interpretazione fornita dal primo giudice della disciplina normativa di cui al d.l. n. 220/2003: vero è che quest’ultima disciplina ha previsto il ricorso al giudice amministrativo solo previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva; ma ciò non vuol dire che sia precluso il ricorso alla giustizia amministrativa per i provvedimenti definitivi, cioè non più suscettibili di revisione da parte del giudice sportivo. E tale natura avrebbe la decisione di rinvio alla che è stata impugnata in primo grado innanzi al TAR, tra l’altro per l’asserita erroneità delle ragioni dello stesso rinvio, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport per mancata evocazione dei contraddittori necessari.
8. L’appello è infondato.
8.1. Correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti per violazione della c.d. pregiudiziale sportiva, ritenendo l’eccezione sollevata dalle parti resistenti assorbente di ogni ulteriore questione.
8.2. Il sistema vigente, nei termini delineati dalla legge n. 280/2003, non consente l’accesso alla tutela giurisdizionale statale in difetto del previo esaurimento dei rimedi interni all’ordinamento sportivo e prima che l’assetto dei rapporti controversi abbia trovato compiuta definizione in tale sede.
8.3. Occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento.
8.4. Il D.L. 19 agosto 2003, n. 220 recante “Disposizione urgenti in materia di giustizia sportiva”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280, afferma il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo.
In particolare, all’art. 1 (“Principi generali”) prevede che la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, stabilendo, al comma 2, che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
L’art. 2 (rubricato “Autonomia dell'ordinamento sportivo”) riserva espressamente all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: “a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.”; la norma precisa poi che “nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.”.
Per quanto di specifico interesse alla presente controversia, l’art. 3 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria), al comma 1, prevede che: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
8.5. Dalla piana lettura della norma da ultimo richiamata emerge dunque come “ogni altra controversia”, non riservata ai sensi dell’art. 2 agli organi di giustizia sportiva e che investa situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, ma che hanno rilevanza anche per l’ordinamento statale, può essere incardinata innanzi all’organo di giustizia statale (i.e. il giudice amministrativo) solo dopo che siano stati “esauriti i gradi della giustizia sportiva”.
Pertanto, il Legislatore, in relazione alle sopra indicate controversie, ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, facendo salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (cfr, ex multis, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002).
8.6. Di tali norme e dei sopra riportati principi la sentenza appellata ha fatto corretta applicazione.
I confini tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, delineati dal d.l. n. 220/2003, non consentono infatti di aderire all’interpretazione prospettata dall’appellante: deve, invece, rilevarsi come merita conferma la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti per il mancato assolvimento, da parte della società ricorrente, della condizione di procedibilità prescritta dall’art. 3 del citato d.l. n. 220/2003, il quale impone, per poter adire il giudice statale, il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.
8.7. Indubbiamente si pone un problema di qualificazione della decisione n. 78/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport, impugnata in primo grado dall’odierna appellante.
Al riguardo il Collegio qui rileva che tale decisione non è definitiva, in quanto non conclude il procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, avendo solo annullato con rinvio al Tribunale Federale la decisione della Corte Federale d’Appello.
Nel caso di specie difettava, dunque, una decisione definitiva in sede di giustizia sportiva suscettibile di arrecare danno alla società interessata: tale non è, infatti, la decisione di annullamento con rinvio, che è una decisione in rito, mentre la vertenza sportiva si è conclusa nel merito soltanto con una successiva decisione, la n. 76/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultima istanza del plesso giustiziale sportivo, impugnata dalla -OMISSIS- con separato ricorso innanzi al TAR, iscritto al numero di R.G. 1255/2019.
Quest’ultima decisione, resa previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva e all’esito dell’articolato contenzioso svoltosi a valle del rinvio operato dalla gravata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, ha in particolare accolto il ricorso della F.I.G.C e della Lega Pro, annullando la decisione della Corte Federale di Appello di cui al C.U. n. 20 del 20 agosto 2018 (che, in accoglimento del ricorso della -OMISSIS-, aveva nuovamente disposto la retrocessione in classifica dell’-OMISSIS- nel campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2016/2017) per non aver tenuto conto dei principi di diritto affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione di annullamento con rinvio n. 78/2017.
8.8. Non possono poi trovare qui applicazione i principi affermati dalla Cassazione Civile (con la decisione n. 25774 del 2015) e richiamati dall’appellante sull’immediata ricorribilità delle sentenze del giudice di appello di annullamento con rinvio al primo giudice: anzitutto perché, come bene rilevato dalla sentenza appellata, il procedimento avanti gli organi di giustizia sportiva ha natura giustiziale e non giurisdizionale; in secondo luogo, perché il D.L. 220/2003 - che ha regolato i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale - ha inteso ammettere il ricorso al giudice amministrativo solo all’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva. Solo con la decisione finale (che nel caso di specie è intervenuta a seguito del gravato annullamento con rinvio) l’interessato può adire il giudice amministrativo. Fino a quel momento manca un pronunciamento integrale impugnabile davanti al giudice amministrativo.
8.8.1. Osserva il Collegio che la giurisprudenza citata, relativa all’autonoma e immediata impugnazione delle sentenze di rinvio, regolando il processo civile, risulta estranea al processo sportivo e non calza al caso in oggetto: invero, qui non si tratta di veicolare all’interno del processo amministrativo una regola di giudizio attinta in virtù di un’operazione ermeneutica elaborata in via analogica, ma di conformarne lo svolgimento alla normativa speciale di riferimento, che disciplina i presupposti e le condizioni per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Non può difatti ignorarsi il contesto di riferimento in cui il principio invocato dalla appellante è stato affermato: esso riguarda una questione interna all’ordinamento giurisdizionale statale, ovvero l’immediata ricorribilità dinanzi alla Corte di Cassazione delle sentenze con le quali il giudice d’appello riforma o annulla la sentenza di primo grado senza definire neppure parzialmente il giudizio. Si tratta, invero, di un ambito del tutto differente che nulla ha a che vedere con il procedimento dinanzi agli organi della giustizia sportiva il quale ha natura giustiziale e non giurisdizionale ed il cui previo esaurimento in tutti i suoi gradi costituisce perciò una condizione di procedibilità per adire il giudice statale, e non già una fase o grado del giudizio dinanzi a quest’ultimo.
Fin quando ciò non avvenga, e cioè fino a quando non risulti il previo esaurimento di tutti i gradi del procedimento sportivo, le questioni sottese al giudizio hanno ancora un rilievo meramente interno alla giustizia sportiva che condiziona il ricorso alla giustizia statale, secondo uno schema che riconduce il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa a un modello progressivo a giurisdizione condizionata, subordinato all’esperimento dei successivi livelli giustiziali; il che è efficacemente compendiato nell’espressione “pregiudiziale sportiva” (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2018, n. 5046).
Pertanto, sono corrette e vanno confermate le statuizioni di primo grado che hanno ritenuto tale istituto non applicabile al procedimento sportivo in quanto il sistema di norme sulla giurisdizione di cui alla legge n. 280/2003, che contempla la pregiudiziale sportiva, ha certamente riguardo all’esaurimento del procedimento giustiziale.
8.8.2. Al riguardo, deve poi osservarsi che anche l’ulteriore argomento speso dall’appellante sulla circostanza che, opinando in tal modo, vi sarebbe una decisione che non è oggetto di revisione, diventando così definitiva (in quanto non impugnabile), non sovverte il corretto ragionamento del primo giudice.
Come evidenziato, i due ordinamenti, quello sportivo e quello statale, sono autonomi e separati: è perciò necessario l’esaurimento di tutti i gradi del procedimento giustiziale (id est: dei c.d. rimedi interni), ciò costituendo condizione di procedibilità dell’azione proposta dinanzi al giudice statale, e non grado o fase di un unico procedimento (il che spiega, invece, nell’ordinamento statale l’immediata ricorribilità delle sentenze di annullamento con rinvio).
Non può dunque condividersi il rilievo dell’appellante secondo cui l’obbligo di attendere l’ultimazione del contenzioso sportivo, impedendo l’immediata impugnabilità della decisione di rinvio (perché non definitiva), esporrebbe la parte soccombente alle conseguenze del suo passaggio in giudicato: ciò in quanto, il sistema delineato dalla legge n. 280/2003, differendo l’accesso alla tutela giurisdizionale al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, rende riproponibili tutte le questioni che non abbiano trovato compiuta definizione in sede giustiziale.
8.8.3. In definitiva, l’aspetto centrale della questione risiede nell’obbligo ex lege, qui non assolto, di preventivo esaurimento dei rimedi giustiziali approntati dall’ordinamento sportivo ai fini della rituale instaurazione del processo e dell’accesso alla giustizia statale.
8.8.4. Da quanto finora esposto emerge poi anche l’irrilevanza dell’assunto fondato sul rinvio contenuto nel Codice di giustizia sportiva al codice del processo civile quale fonte di eterointegrazione della normativa dettata dall’ordinamento settoriale: infatti, tale rinvio, essendo consentito esclusivamente “per tutto quanto non previsto”, non opera nel caso in esame, attesa la vigenza della specifica previsione legislativa regolatrice della fattispecie nei termini sopra esposti.
8.9. L’inammissibilità del gravame per violazione della pregiudiziale sportiva ha quindi precluso la valutazione anche della connessa domanda risarcitoria che presuppone pur sempre un provvedimento definitivo dalla cui illegittimità discenderebbero i danni lamentati (Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2012, n. 302; 24 settembre 2012, n. 5065; 27 novembre 2012, n. 5998; 31 maggio 2013, n. 3002, che richiama Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782; Cons. Stato, VI, 20 giugno 2013, n. 3368).
Infatti, la norma menzionata preclude l’accesso diretto alla giurisdizione amministrativa senza il previo esaurimento dei rimedi giustiziali sportivi e la sua violazione comporta l’inammissibilità del ricorso anche sotto il più limitato profilo della cognizione incidentale ai soli fini risarcitori (cfr. Cons. Stato, I, parere 29 ottobre 2018 n. 2455; Cons. Stato, V, 22 dicembre 2014 n. 6244).
9. In conclusione, l’appello va respinto.
10. Sussistono giusti motivi, per la novità delle questioni trattate e le peculiarità della vicenda contenziosa, per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone compensarsi tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere