Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0091/CFA del 21 Aprile  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare n. 0115 del 27.01.2023

Impugnazione – istanza:  –  ASD Olimpus Roma-T. G.-B.F.C.J.-J.H.F.R.D.S.-A.S.D. Todis Lido di Ostia/Procura Federale

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del documento prodotto per il …, concernente il suo esposto alla Procura….Va rilevato innanzitutto che l'esposto del …non riveste certo natura di nuova prova in senso proprio, essendo evidente che lo stesso si risolve in ulteriori dichiarazioni del deferito come tali pur sempre ammissibili ove se ne ravvisi l'assoluta utilità e rilevanza. In ogni caso deve rimarcarsi come si sia ritenuto che "nel processo sportivo possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata" (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2017; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018). Infatti, per come indicato dall'art. 2 del CGS Coni, i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendosi riferimento alle regole del processo civile in quanto compatibili. Così che può affermarsi come la disposizione di cui all’art. 101, comma 3, terzo periodo, del CGS FIGC attenui invero il carattere di revisio prioris instantiae del processo sportivo d’appello, accentuandone, di contro, gli aspetti di novum iudicium (cfr. Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; idem, n. 95/2019-2020).Di qui la decisione del Collegio di disporre che il citato esposto del …. fosse posto a conoscenza di tutte la parti, a tal fine riunendo i singoli procedimenti originariamente instaurati contro i diversi deferiti.

Massima: Quanto poi al rinvio ex art. 38, comma 5, lett. b) del Codice CONI, disposto da questa Corte in accoglimento delle richieste del Procuratore federale, deve osservarsi che la citata norma non può non essere intesa nel senso di attribuire al giudice il potere di sospensione ivi previsto, anche là dove gli accertamenti riguardino - come nel caso di specie - quelli da eseguirsi (al momento della richiesta) da parte del Procuratore federale e da questi esplicitati e chiariti, con espresso riferimento ad atti di cui il collegio comunque dispone e che legittimamente valuta (e ciò considerandosi anche come la verifica della collaborazione 'in nuce' del G. costituisse circostanza di certo incidente sul giudizio). Si osservi ancora che l'intento evidente della citata norma del CGS CONI è quello di consentire comunque una valutazione approfondita dei fatti in esame (giusto processo), tentando di coniugare effettività e concretezza della giustizia sportiva con le esigenze di sollecita definizione del procedimento. La Giustizia sportiva deve infatti sempre essere messa in condizioni di valutare a pieno la 'posizione' processuale del deferito, anche in presenza di circostanze soggettivamente o oggettivamente esterne che rendano difficile se non impossibile pervenire alla decisione nei termini stabiliti con garanzia del diritto di partecipazione e difesa. Di qui le previste sospensioni del giudizio nel caso di esigenze istruttorie che coinvolgano l'incolpato e necessitino della sua collaborazione, per una situazione assimilabile lato sensu alla questione pregiudiziale incidente su quella oggetto della decisione, che non risulta, invece, espressamente regolata nè dal Codice Coni nè da quello della Federazione (cfr. Collegio di Garanzia dello sport, Sez. II, n. 20/2015 in fattispecie in cui, avendo il giudice demandato ad autorità esterna taluni accertamenti ritenuti indispensabili ai fini del decidere, il Collegio ha ritenuto il corrispettivo periodo di tempo a tanto dedicato, 'sospeso' ex art 38 CGS Coni per il ricorso della 'pregiudiziale incidente', cui la predetta norma deve ritenersi si riferisca in assenza di diversa specifica previsione legislativa, così statuendo: "allorché ricorra la necessità di procedere all’accertamento della questione pregiudiziale incidente su quella oggetto della decisione, non essendo la connessione per pregiudizialità/dipendenza espressamente regolata, trova applicazione la previsione di cui all’art. 38 comma 5 lett. b) CGS, dovendosi la questione pregiudiziale intendersi compresa tra gli accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato”).

Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0054/CFA del 13 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0075/TFNSD dell11.11.2022

Impugnazione – istanza: Sig. G.D.D.-Sig. L.L.-Sig. M.N.-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale

Massima:…..va detto che il Tribunale ben poteva fare uso del potere istruttorio esercitato, senza per ciò rimettere in termini la Procura federale, come invece prospettato dai reclamanti nel primo motivo di ricorso (motivo che, pertanto, va respinto).  L’attività del TFN, infatti, è stata di tipo meramente istruttorio e procedurale, con riferimento a un documento già esistente e che non è stato formato dalla Procura per effetto della richiesta del giudice federale; peraltro, il comma 8 dell’art. 114 CGS consente al Tribunale ampia libertà in ordine alla rinnovazione, se del caso, della fase istruttoria. In ogni caso, nella fattispecie concreta, la richiesta ha riguardato la motivazione dell’archiviazione parziale, che, nella sua parte “dispositiva”, era già in atti (2/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado).

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