Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0054/CFA del 13 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0075/TFNSD dell11.11.2022
Impugnazione – istanza: Sig. G.D.D.-Sig. L.L.-Sig. M.N.-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale
Massima:…..va detto che il Tribunale ben poteva fare uso del potere istruttorio esercitato, senza per ciò rimettere in termini la Procura federale, come invece prospettato dai reclamanti nel primo motivo di ricorso (motivo che, pertanto, va respinto). L’attività del TFN, infatti, è stata di tipo meramente istruttorio e procedurale, con riferimento a un documento già esistente e che non è stato formato dalla Procura per effetto della richiesta del giudice federale; peraltro, il comma 8 dell’art. 114 CGS consente al Tribunale ampia libertà in ordine alla rinnovazione, se del caso, della fase istruttoria. In ogni caso, nella fattispecie concreta, la richiesta ha riguardato la motivazione dell’archiviazione parziale, che, nella sua parte “dispositiva”, era già in atti (2/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado).