T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 26/07/2022 N. 10624
Pubblicato il 26/07/2022
N. 10624/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12678/2019 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12678 del 2019, proposto da ASD TAM TAM Basketball, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi, Melania Capasso, Dario Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Tozzi in Napoli, via Toledo 323;
contro
Federazione Italiana Pallacanestro - FIP -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituito in giudizio;
nei confronti
ASD A.C.S.I. BK 90 Avellino, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
a) della delibera FIP n. 139/2019 del 21.9.2019;
b) del Regolamento Esecutivo Gare 2019/2020, e in particolare dell’art. 51 comma 2;
c) delle Disposizioni Organizzative Annuali 2019/2020, punto 30.5;
d) ove e per quanto lesivo del Regolamento Esecutivo Tesseramento art. 26;
e) ove e per quanto lesivo dell’art. 1 del D.L. 19.8.2003 n. 220, convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280 ovvero per la disapplicazione dello stesso ove interpretabile così come interpretato dalla FIP;
f) ove e per quanto lesivo dell’art. 1 comma 369 della L. 27.12.2017 n. 205 ovvero per la disapplicazione dello stesso, ove interpretabile così come interpretato dalla FIP;
g) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale se ed in quanto lesivo;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro - FIP -;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Associazione ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo al tribunale, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 1 comma 369 della L. 27.12.2017 n. 205, per violazione degli artt. 10, 11 e 117 co. 1 della Costituzione e degli artt. 10, 11 e 14 della CEDU, nella parte in cui consente unicamente il tesseramento degli atleti minori stranieri, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’ordinamento italiano, “presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali”, ma non anche la possibilità di esercitare concretamente l’attività sportiva tramite la partecipazione al campionato.
Si è costituita la F.I.P. - Federazione italiana pallacanestro, eccependo in via preliminare l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva”, per carenza di interesse e per tardività; nel merito la Federazione ha poi dedotto l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza cautelare 2019/07185 è stata respinta l’istanza di misure cautelari formulata dalla ricorrente.
Con memoria depositata in data 06.05.2022, la ricorrente ha rappresentato che in data 15.11.2021 il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, accogliendo l’invito del Presidente del Coni, ha consentito alla società TAM TAM di poter iscrivere a referto per ciascuna gara del Campionato Under 17 Eccellenza atleti di cittadinanza non italiana senza i limiti imposti dai vigenti regolamenti.
Ciò posto, l’Associazione TAM TAM ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, in quanto le disposizioni regolamentari gravate con il ricorso risultano ormai superate da quelle che (annualmente) la FIP pone in essere, instando altresì per la compensazione delle spese di giudizio ed insistendo, in via subordinata a tale richiesta, sull’istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale indicata in premessa.
La Federazione si è associata alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla ricorrente.
Non rimane pertanto al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in accoglimento dell’istanza formulata dall’Associazione ricorrente.
La peculiarità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore