T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 09/09/2022 N. 11731

Pubblicato il 09/09/2022

N. 11731/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07029/2017 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7029 del 2017, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Largajolli, Eden Zoncada, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Largajolli in Roma, via Nicolo' Tartaglia 3;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento della decisione n. -OMISSIS-, con la quale la Commissione di disciplina istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi del D.M. 797 del 16.10.2002 (Regolamento per il controllo delle sostanze proibite nel settore delle competizioni ippiche - RCSP), ha definito il procedimento disciplinare n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm..

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso passato per la notifica in data -OMISSIS-, la Società -OMISSIS-. ha impugnato la decisione n. -OMISSIS-, con la quale la Commissione di disciplina istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi del d.m. n. 797 del 16.10.2002 (Regolamento per il controllo delle sostanze proibite nel settore delle competizioni ippiche - RCSP), ha definito il procedimento disciplinare – n. -OMISSIS- – attivato nei propri confronti quale allenatrice del cavallo -OMISSIS-, risultato positivo alla sostanza dopante denominata TRIAMCINOLONE ACETONIDE, in seguito ai controlli effettuati in occasione della corsa al galoppo denominata -OMISSIS- disputatasi in pari data presso l’ippodromo di -OMISSIS-.

In punto di fatto, la ricorrente espone

di essere stata raggiunta da apposito atto di incolpazione innanzi alla Commissione di Prima Istanza, nell’ambito del quale l’organo responsabile dell’azione disciplinare (Procura della Disciplina) ha contestato la dolosa somministrazione della menzionata sostanza dopante e, per l’effetto, chiesto la comminatoria nei propri confronti della sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per il periodo di due mesi, unitamente ad una multa di € 500,00 e il distanziamento del cavallo dalla competizione;

di aver ritualmente presentato innanzi alla Commissione documenti e memorie a discolpa nell’ambito dei quali:

- ha espressamente ammesso di aver somministrato all’equino la riscontrata sostanza dopante comprovando, però, di aver agito entro i consentiti usi terapeutici e medicali e nel rispetto del prescritto periodo di allontanamento dalle competizioni ippiche conseguente la somministrazione della terapia;

- ha, in ogni caso, contestato le operazioni di prelievo dei campioni biologici da destinare ai controlli antidoping, essendosi svolte alla presenza di un soggetto qualificatosi come “consegnatario” dell’equino, privo di delega da parte del proprietario e/o dell’allenatore e non legato ad essi da rapporto di lavoro.

di essere stato raggiunto dalla decisione impugnata nell’ambito della quale la Commissione, accertata ed incontestata la presenza della sostanza dopante, ha affermato la responsabilità disciplinare della ricorrente e del suo legale rappresentante “seppur nella sua forma attenuta riconducibile all’incauta medicazione” comminando la sola sanzione pecuniaria di € 500,00, unitamente al distanziamento dell’equino per la sola corsa considerata.

La summenzionata statuizione viene quindi impugnata da un unico mezzo di gravame nell’ambito del quale la ricorrente cumulativamente lamenta violazione degli artt. 1-3 della L. n. 241/1990, dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), disparità di trattamento e illogicità manifesta per non aver la Commissione delibato le ragioni di doglianza concernenti le operazioni di prelievo del campione biologico su cui sono stati effettuati i controlli antidoping circostanza – a suo dire - tanto più grave in quanto la medesima censura aveva determinato, in altre vicende giustiziali, l’archiviazione del procedimento disciplinare.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, per il tramite dell’avvocatura erariale, producendo memorie e documenti ed insistendo per il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica del 18.07.2022 – celebratasi secondo le speciali modalità previste dall’art. 17, comma 6, del D.L. n. 80 del 09 giugno 2021 - la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.

In proposito, l’unico mezzo di gravame si infrange attraverso la piana lettura della decisione dell’organo giustiziale il quale – di fatto – ha accolto il nucleo fondante argomentazioni difensive formulate dal medesimo ricorrente in ordine all’utilizzo terapeutico della rilevata sostanza dopante.

In tal senso, invero, la parte motiva della pronuncia recita “dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urna prelevato il 09.102016 al cavallo -OMISSIS- … confermato dalle seconde analisi è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza TRAMCINOLONE ACETONIDE… La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell’animale, costituendo pericolo per la salute. Alla luce della documentazione prodotta dai difensori, però, può trovare accoglimento l’ipotesi più attenuata di responsabilità per incauta medicazione tra l’altro espressamente richiesta, negli scritti difensivi, dalla parte. Infatti come emerge dal certificato del veterinario allegato alla memoria difensiva del 25.05.2015 (avente tutti i requisiti di validità di cui all’art. 2 co. 2 del reg. anti-doping) pienamente valido ed efficace, conferma la responsabilità dell’incolpato in quanto accerta la somministrazione della sostanza ma, nel contempo, sotto il profilo della gradazione della pena da irrogare, consente di qualificarla come lieve perché dallo stesso emerge che è stato pienamente rispettato il periodo di sospensione dalle gare di 8 gg. come prescritti dal medico veterinario che, decorrenti dalla data del -OMISSIS- – di somministrazione della terapia – sono scaduti il -OMISSIS-. Di conseguenza il ritrovamento nel cavallo della sostanza proibita alla data del -OMISSIS- può, quindi, in assenza di prova contraria ad opera della Procura di Disciplina essere riconducibile alla somministrazione del -OMISSIS- e, nello specifico ad una coda terapeutica ovvero “anomala e soggettiva ritenzione nell’organismo animale”

Orbene a fronte della espressa ammissione da parte della ricorrente della intervenuta somministrazione della sostanza dopante (ancorché per finalità terapeutiche) le ulteriori argomentazioni in ordine alle modalità di esecuzione del prelievo erano da considerarsi logicamente e giuridicamente assorbite e, pertanto, correttamente la Commissione non si è pronunciata sul punto.

In tal senso, appare perfino ovvio evidenziare che siffatte censure potevano - logicamente – trovare spazio sono nell’ipotesi in cui l’incolpato avesse radicalmente escluso di aver utilizzato la sostanza dopante attribuendone il successivo rilevamento alla errata esecuzione delle operazioni di prelievo e/o adducendo il sospetto di una manipolazione dei campioni biologici cagionata dalla propria assenza alle operazioni di prelievo.

Nella specie, però, la somministrazione del farmaco è stata espressamente ammessa risultando pertanto assorbiti – in quanto logicamente incompatibili – le ulteriori argomentazioni difensive.

E ciò fermo restando che, a parere del Collegio, esse appaiono pure manifestamente infondate in punto di diritto in quanto, come correttamente affermato dalla difesa erariale, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento antidoping le uniche figure che devono necessariamente presenziare alle operazioni di prelievo e sottoscrivere il verbale delle operazioni effettuate sono l’ “ispettore” e il “veterinario che ha effettuato il prelievo” – ovvero – i soggetti istituzionalmente preposti all’espletamento delle operazioni di verifica e controllo antidoping e a cui solo compete il prelievo e la manipolazione dei campioni biologici.

Gli altri soggetti privati in qualsiasi modo collegate all’equino assoggettato a controllo (il regolamento utilizza la generica locuzione - “persone interessate” – senza specificare il grado e/o il tipo di correlazione giuridica con l’equino) sono, invece, tenute a sottoscrivere il verbale solo “se presenti” riducendosi ad elemento meramente eventuale delle operazioni di prelievo la cui presenza (o assenza) non è intrinsecamente idonea da inficiarne la validità, salvo che non risulti accertato aliunde un loro intervento attivo e/o qualsivoglia altra circostanza esterna tale da generare un dubbio di manipolazione dei campioni prelevati.

Siffatte circostanze, però, non ricorrono nella specie con conseguente sicura infondatezza del motivo anche sotto tale, autonomo, profilo.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida complessivamente in millecinquecento euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Enrico Mattei, Presidente FF

Gianluca Verico, Referendario

Ida Tascone, Referendario, Estensore

 

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