T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 09/09/2022 N. 11776
Pubblicato il 09/09/2022
N. 11776/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10825/2017 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10825 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mattii, con domicilio eletto presso il suo studio in Magliano Di Tenna, V M Vettore 11;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento della decisione della Commissione di Disciplina di Appello del Mipaaf - settore Ippica che ha confermato la condanna disciplinare nonché degli atti presupposti e connessi;
e per il risarcimento danno conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm..
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato digitalmente in data 08.11.2017 e depositato in data 09.11.2017, il sig. -OMISSIS-ha impugnato la decisione n. -OMISSIS- con la quale la Commissione di Disciplina di Appello istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi del d.m. n. 797 del 16.10.2002 (Regolamento per il controllo delle sostanze proibite nel settore delle competizioni ippiche - RCSP), aveva respinto il gravame domestico proposto contro la Decisione-OMISSIS- con la quale la Commissione di Disciplina di prima istanza aveva definito, a sua volta, il procedimento disciplinare attivato nei propri confronti quale allenatore del cavallo -OMISSIS-, risultato positivo alle sostanze dopanti BENZOILECGONINA ed ECGONINA METILESTERE (metaboliti della COCAINA) in seguito ai controlli effettuati in data-OMISSIS-, in occasione della corsa di trotto denominata -OMISSIS-disputatasi in pari data presso l’ippodromo di -OMISSIS-.
In punto di fatto, il gravame si incentra sulle risultanze delle controanalisi richieste dal ricorrente in seguito alla formale contestazione di positività alle menzionate sostanze dopanti formulata dal Ministero dell’Agricoltura in seguito alle verifiche compiute dalla propria struttura tecnica (UNIRELAB).
A dire del ricorrente tali seconde analisi – eseguite dal Laboraitore de Course Hippiques di -OMISSIS- (-OMISSIS-) individuato dallo stesso ricorrente entro una rosa di tre strutture preventivamente selezionate dal Ministero – sarebbero inidonee a comprovare la positività alle sostanze dopanti rilevate nell’equino e, di conseguenza, insufficienti a fondare il contestato giudizio di colpevolezza formulato dagli organi di giustizia di domestica.
Il ricorso è articolato in quattro motivi, ove il ricorrente censura
eccesso di potere e violazione di legge, in quanto la contestata decisione giustiziale si sarebbe fondata sulle risultanze delle seconde analisi compiute sul campione biologico prelevato dall’equino in occasione della corsa, che il ricorrente assume viziate in quanto fondate su un criterio di rilevazione delle sostanze dopanti di natura qualitativa (ovvero volto a verificare la presenza e/o assenza della sostanza dopante) e non quantitativa (ovvero volto a verificare la concentrazione della sostanza medesima al fine di confermare il superamento della soglia-limite di 20 nanogrammi per millilitro - ng/ml);
difetto di motivazione e illogicità in quanto l’organo giustiziale non si sarebbe avveduto che le seconde analisi alla base della propria decisione erano prive dei dati analitici che ne giustificavano le risultanze (cromatrogrammi e spettri di massa) e, in ogni caso, avrebbe confermato la pronuncia di condanna del ricorrente senza accertare l’effettivo incremento delle prestazioni agonistiche dell’equino derivante dalla rilevata presenza delle sostanze dopanti;
omessa pronuncia sul motivo di gravame domestico nell’ambito del quale il ricorrente aveva censurato la mancata dimostrazione che il laboratorio individuato per le seconde analisi -
violazione dell’art. 15 del Regolamento di Disciplina e dell’art. 3 del Regolamento corse al Trotto per essere pervenuto l’atto di trattazione di innanzi alla Commissione di disciplina di prima istanza (unitamente all’atto di incolpazione) attraverso email non certificata.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, per il tramite dell’avvocatura erariale, contestando con diffuse e articolate memorie i descritti mezzi di gravame e insistendo per l’integrale reiezione del ricorso.
In particolare la difesa erariale ha sostenuto l’idoneità delle controanalisi effettuate dal laboratorio francese a fondare il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente avendo queste appunto appurato – attraverso una metodologia di analisi definita semi-quantitativa - l’intervenuto superamento della soglia-limite di 20 nanogrammi per millilitro.
In seguito ad una sequenza di pronunce monocratiche essenzialmente fondate sul periculum derivante dalla imminente decorrenza delle sanzioni comminate al ricorrente – sospensione dall’attività per sei mesi e multa di € 3.000,00 - l’istanza di sospensione degli atti impugnati articolata unitamente al ricorso introduttivo è stata discussa all’udienza camerale del -OMISSIS-e, all’esito, con ordinanza -OMISSIS-il Collegio ha denegato la richiesta tutela cautelare statuendo che “ad un primo esame il ricorso non appare provvisto di fumus boni juris, atteso che: con riferimento alla questione della analisi quantitativa, essa è stata funditus esaminata nella sentenza di questa sezione n. -OMISSIS- alla quale si rinvia; i cromatrogrammi e spettri di massa relativi al referto del laboratorio francese paiono essere stati prodotti dalla amministrazione nel presente giudizio; con riferimento alla questione del mancato accreditamento del laboratorio francese secondo le norme di Accredia, essa è stata esaminata nella sentenza di questa sezione n. -OMISSIS-alla quale si rinvia; infine, anche per quanto riguarda la comunicazione via e-mail all’incolpato essa correttamente effettuata, ai sensi dell’art. 3 del regolamento delle corse al trotto, all’indirizzo e-mail comunicato dal ricorrente”.
In seguito alla conferma in appello del summenzionato pronunciamento interinale in forza dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, del -OMISSIS-(ritenuto, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare e salvo l’ulteriore approfondimento proprio della fase di merito, che il ricorso di primo grado non appare provvisto di fumus), il ricorrente ha aperto un secondo incidente cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. sulla scorta di elementi documentali emersi, a suo dire, in sede di giudizio cautelare di appello.
L’istanza di revoca formulata in tale sede è stata quindi delibata all’udienza camerale del-OMISSIS-, all’esito della quale questo Collegio l’ha respinta evidenziando “che parte ricorrente sostiene che nel corso del giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato l’amministrazione resistente avrebbe invocato un’analisi semi-quantitativa provante il superamento della soglia di 20 ng, documento poi non rinvenuto agli atti; rilevato che la difesa erariale ha chiarito in udienza che il documento in questione altro non sarebbe che un prospetto recante la soglia di rilevanza, ai fini del controllo antidoping, della sostanza oggetto del presente giudizio, allegato menzionato nella relazione della dott.ssa Davanzo ma non prodotto agli atti del giudizio cautelare di appello; ritenuto che l’istanza di revoca di parte ricorrente non possa avere favorevole valutazione atteso che essa riguarda atti prodotti in altra fase del giudizio, dinanzi al Consiglio di Stato, che non hanno avuto rilievo nel giudizio svoltosi dinanzi al TAR; rilevato, peraltro, che in atti si rinviene il dossier delle seconde analisi effettuate dal laboratorio francese (Laboratoire des Courses Hippiques), il quale segue i criteri AORC e le normative internazionali, e le cui risultanze non sono state contestante dal ricorrente nel corso dell’esame, pur essendo esso stato messo nelle condizioni di presenziare allo svolgimento di esso”.
Anche il surriportato pronunciamento ha ricevuto conferma dal Consiglio di Stato il quale, con Ordinanza n-OMISSIS-ha definitivamente statuito “…che la questione attinente alla avvenuta esecuzione, preliminarmente all’applicazione della sanzione contestata, di una analisi di ordine semi-quantitativo ed alla sua stessa necessità - sulla quale verte anche il presente appello cautelare - ha costituito oggetto del precedente giudizio cautelare, conclusosi in senso sfavorevole all’appellante con l’ordinanza di questa Sezione n.-OMISSIS-la quale, in particolare, è stata pronunciata sulla scorta degli atti effettivamente prodotti dall’Amministrazione resistente, assumendo quindi rilievo marginale, ai fini di una diversa valutazione dei presupposti cautelari, l’assunto, posto a fondamento dell’istanza cautelare riproposta ai sensi dell’art. 58 c.p.a., secondo cui la relazione tecnica prodotta dall’Amministrazione in data 12.1.2018 farebbe riferimento ad un allegato non versato agli atti del giudizio; … in ogni caso che la suddetta circostanza asseritamente sopravvenuta, in quanto immanente al precedente giudizio cautelare (conclusosi in grado di appello, come si è detto, con l’ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-), non è suscettibile di venire in rilievo per gli effetti di cui al richiamato art. 58 c.p.a.”.
In vista dell’udienza di discussione del merito del gravame, il ricorrente ha prodotto memorie conclusionali insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 18.07.2022 – celebratasi secondo le speciali modalità previste dall’art. 17, comma 6, del D.L. n. 80 del 09 giugno 2021 - la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
In particolare il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto già evidenziato in sede cautelare, per il tramite della richiamata ordinanza n. -OMISSIS-
Ciò anche alla luce degli sviluppi processuali registratisi in sede di incidente cautelare ex art. 58 c.p.a. ove i quali hanno definitivamente chiarito che le controanalisi eseguite dal Laboraitore de Course Hippiques di -OMISSIS- (-OMISSIS-) avevano confermato la positività rilevata nelle prime analisi effettuate dalla struttura tecnica ministeriale – UNIRELAB – comprovando il superamento della soglia limite di 20 microgrammi per millilitro mediante la metodica di rilevamento cd. semi-quantitativa.
In proposito, proprio con riferimento alle sostante al centro del presente gravame - BENZOILECGONINA ed ECGONINA METILESTERE (metaboliti della COCAINA) - questo Tribunale ha già avuto modo di affermare la validità della summenzionata metodica all’uopo statuendo che “la procedura per il controllo antidoping prevede che le analisi debbano essere effettuate con il metodo qualitativo per tutte le sostanze, tranne quelle di cui all’allegato 2 del RCSP, per le quali è previsto che si debba effettivamente verificare l’esatta quantificazione della sostanza. Al fine di consentire il rispetto degli ISL (international screening limits) ed ESL: (european screening limits) ossia dei limiti di concentrazione, il cui non superamento, determina una dichiarazione di negatività del campione pur in presenza del principio attivo i laboratori di analisi autorizzati e accreditati effettuano una analisi cd SEMIQUANTITATIVA. Tali limiti solo rilevanti per le sostanze di cui all’allegato 1 del Regolamento, in quanto dette sostanze, di tipo farmacologico, possono anche essere usate a fini medici e possono quindi essere lecitamente presenti in quantitativi minimi. Con riferimento a molecole di tipo non propriamente farmacologico (tra cui, ad esempio, la Benzoilecgonina BZE) ma rispetto alle quali risultano evidenze scientifiche circa gli effetti dopanti, sono stati introdotti analoghi limiti, gli HSL (Harmonized screening limits), essendosi ravvisata talvolta la possibilità di un inquinamento ambientale o comunque di una presenza talmente marginale della sostanza tale da non determinare alcun effetto dopante. Per la cocaina in particolare (Benzoilecgonina BZE) tale limite a livello internazionale è costituito dalla soglia dei 20 ng/ml). In tutti questi casi, i laboratori devono effettuare un’analisi denominata semiquantitativa che consiste esclusivamente nel rilevare il superamento del livello al di sopra della quale è stabilito che la sostanza abbia effetti “dopanti”, senza alcuna necessità di verificarne la quantità esatta…Deve dunque ritenersi che pur in mancanza di un’analisi quantitativa il metodo utilizzato consenta di verificare il superamento del limite di rilevanza per la presenza della sostanza dopante, nel rispetto degli standard internazionale fatti propri e rispettati dai laboratori di analisi che seguono i criteri AORC” (T.A.R. Lazio Roma n. 9257 del 08.08.2017)
Tanto consente di superare le doglianze articolate sia nel primo che nel secondo motivo attraverso i quali - di fatto – il ricorrente contesta la metodica utilizzata per l’accertamento della positività e la successiva verifica della positività (semi-quantitativa in luogo di quantitativa asseritamente ritenuta necessaria allo scopo) ma non le risultanze medesime le quali, però, hanno inconfutabilmente attestato il superamento delle prescritte soglie di rilevanza attraverso un processo – analisi semi-quantitativa – che, con particolare riguardo alle specifiche sostanze rilevate (BENZOILECGONINA ed ECGONINA METILESTERE), è stato già ritenuto da questo Tribunale coerente sia con la cornice regolamentare nazionale che con i superiori standard internazionali.
Né meritevoli di accoglimento appaiono le – generiche - considerazioni del ricorrente in ordine alla mancata verifica dell’effettivo incremento delle prestazioni agonistiche dell’equino derivante dalla rilevata presenza delle sostanze dopanti, trattandosi di accertamento sconosciuto al quadro regolatorio di riferimento.
Venendo al terzo motivo, il Collegio ritiene applicabile quanto già statuito da questo Tribunale – in vicenda pressoché sovrapponibile – con Sentenza n. 9645 del 08.09.2017 nella parte in cui afferma che “l’accreditamento da parte di soggetti come Accredia o soggetti analoghi di altri Paesi è cosa diversa dall’accreditamento AORC, che si ottiene mediante il rispetto da parte dei laboratori di analisi, del rispetto dei criteri AORC. Ora, il laboratorio francese, che parte ricorrente ha liberamente scelto per l’effettuazione delle seconde analisi, è sicuramente un laboratorio accreditato AORC e dunque segue i criteri di rilevazione delle sostanze proibite secondo gli standard internazionali. In questo quadro, la circostanza che esso non risulti accreditato per la ricerca del salbutamolo non può costituire motivo di illegittimità del procedimento, considerato che è stata proprio parte ricorrente ad indicare il laboratorio in esame e che comunque ciò non inficia il rispetto dei criteri AORC, gli unici rilevanti al fine di stabilire l’attendibilità dell’analisi ai fini del rispetto degli standard internazionali”.
Tanto basta alla reiezione del mezzo di gravame.
Né miglior sorte assume il quarto motivo, ove il ricorrente lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di difendersi nel giudizio di disciplina di primo grado avendo il Ministero spedito l’atto introduttivo del procedimento al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e non a quello di posta elettronica certificata (PEC)
Al riguardo, il Collegio osserva che siffatto modulo procedimentale era espressamente previsto dall’art. 3 del Regolamento delle Corse al Trotto vigente ratione temporis (il quale consentiva, appunto, l’invio di comunicazioni per il tramite della PEO degli interessati) a nulla rilevando, ai fini della validità della comunicazione, la circostanza che l’indirizzo utilizzato dal Ministero fosse una casella di posta elettronica certificata.
E ciò in disparte la considerazione – peraltro ovvia – che dalla visione degli atti di causa è evidente che il ricorrente ha ampiamente esercitato il proprio diritto di difesa in entrambi i gradi del procedimento disciplinare, con evidente sanatoria della comunicazione eventualmente illegittima e/o nulla per raggiungimento dello scopo, in analogica applicazione dell’art. 156 c.p.c.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in duemilacinquecento euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Gianluca Verico, Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore