C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 24/11/2022 – Delibera – Proc. 9747/853 pfi21-22/PM/vdb del 18.10.2022 (Under 17 Provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Michele D’Ambra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sonko Bakary nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Florio 2014 alle seguenti gare, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17: A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Domenico Caserta ed Angela Boria nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Forio 2014 in occasione quantomeno della gare A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17; il sig. Domenico Caserta, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sonko Bakary, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A delProc. 9747/853 pfi21-22/PM/vdb del 18.10.2022 (Under 17 Provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Michele D’Ambra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sonko Bakary nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Florio 2014 alle seguenti gare, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17: A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Domenico Caserta ed Angela Boria nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Forio 2014 in occasione quantomeno della gare A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17; il sig. Domenico Caserta, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sonko Bakary, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Real Forio 2014, pur non essendo tesserato per tale società; sig.ra Angela Boria, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sonko Bakary, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Real Forio 2014, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Sonko Bakary, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle gare A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Forio 2014 senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Real Forio 2014 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele D’Ambra, Domenico Caserta, Angela Boria e Sonko Bakary così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 9747/853 pfi21-22/PM/vdb del 18.10.2022 (Under 17 Provinciale - Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Michele D’Ambra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sonko Bakary nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Florio 2014 alle seguenti gare, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17: A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Domenico Caserta ed Angela Boria nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Forio 2014 in occasione quantomeno della gare A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17;

il sig. Domenico Caserta, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sonko Bakary, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A delProc. 9747/853 pfi21-22/PM/vdb del 18.10.2022 (Under 17 Provinciale - Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Michele D’Ambra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sonko Bakary nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Florio 2014 alle seguenti gare, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17: A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Domenico Caserta ed Angela Boria nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Forio 2014 in occasione quantomeno della gare A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17;

il sig. Domenico Caserta, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sonko Bakary, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Real Forio 2014, pur non essendo tesserato per tale società; sig.ra Angela Boria, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sonko Bakary, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Real Forio 2014, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Sonko Bakary, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle gare A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Forio 2014 senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Real Forio 2014 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele D’Ambra, Domenico Caserta, Angela Boria e Sonko Bakary così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Real Forio 2014 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori: Sig. Domenico Caserta e sig.ra Angela Boria con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Michele D’Ambra per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sonko Bakary quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Michele D’Ambra, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig.ra Angela Boria, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Caserta, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Real Forio 2014 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Real Forio 2014 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare per: il calciatore Sonko Bakary tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Michele D’Ambra, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig.ra Angela Boria, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Caserta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real Forio 2014 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

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