C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/TFT del 28/11/2022 – Delibera – Proc.8185/659 pfi21-22/PM/ps del 3.10.2022 (Campionato Eccellenza). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pasqualino Zarra, all’epoca dei fatti Presidente, della società Polisportiva Dil. Lioni per la violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di informare tempestivamente e senza indugio la Procura Federale della autonoma decisione del sig. Massimo Mocella, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata ed accompagnatore ufficiale della compagine in occasione della gara Città di Avellino – Polisportiva Lioni, disputata ad Avellino in data 27.3.2022 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Campionato Regionale Campania, di presentarsi e far presentare alla gara appena citata la squadra della stessa società con un numero ridotto di calciatori (sette) rispetto a quelli originariamente convocati dall’allenatore sig. Osvaldo Ferullo, nonostante i calciatori della compagine convocati volessero partecipare all’incontro, determinando in tal modo, a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni al secondo minuto del primo tempo ed al conseguente venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa della già citata gara, la vittoria della squadra ospitante Città di Avellino assicurando a quest’ultima un vantaggio in classifica; Sig. Massimo Mocella, all’epoca dirigente tesserato, della società Polisportiva Dil. Lioni per della violazione dell’art. 30, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato finale della gara Città di Avellino – Polisportiva Lioni, disputata ad Avellino in data 27.3.2022 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Campionato Regionale Campania; in particolare lo stesso, a seguito delle minacce subite dai componenti della compagine della Polisportiva Lioni in data 27.3.2022 presso il ristorante Malaga di Atripalda (AV) da parte di alcuni soggetti non identificati, con propria autonoma decisione si è presentato ed ha fatto presentare alla gara citata la squadra della stessa società, della quale lui era il dirigente accompagnatore ufficiale, con un numero ridotto di calciatori (sette) rispetto a quelli convocati dall’allenatore sig. Osvaldo Ferullo, nonostante i calciatori della compagine convocati volessero partecipare all’incontro, determinando in tal modo, a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni al secondo minuto del primo tempo ed al conseguente venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa della già citata gara, la vittoria della squadra ospitante Città di Avellino assicurando a quest’ultima un vantaggio in classifica; La società Polisportiva Dil. Lioni a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasqualino Zarra e Massimo Mocella, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.8185/659 pfi21-22/PM/ps del 3.10.2022 (Campionato Eccellenza). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pasqualino Zarra, all’epoca dei fatti Presidente, della società Polisportiva Dil. Lioni per la violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di informare tempestivamente e senza indugio la Procura Federale della autonoma decisione del sig. Massimo Mocella, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata ed accompagnatore ufficiale della compagine in occasione della gara Città di Avellino – Polisportiva Lioni, disputata ad Avellino in data 27.3.2022 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Campionato Regionale Campania, di presentarsi e far presentare alla gara appena citata la squadra della stessa società con un numero ridotto di calciatori (sette) rispetto a quelli originariamente convocati dall’allenatore sig. Osvaldo Ferullo, nonostante i calciatori della compagine convocati volessero partecipare all’incontro, determinando in tal modo, a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni al secondo minuto del primo tempo ed al conseguente venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa della già citata gara, la vittoria della squadra ospitante Città di Avellino assicurando a quest’ultima un vantaggio in classifica; Sig. Massimo Mocella, all’epoca dirigente tesserato, della società Polisportiva Dil. Lioni per della violazione dell’art. 30, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato finale della gara Città di Avellino – Polisportiva Lioni, disputata ad Avellino in data 27.3.2022 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Campionato Regionale Campania; in particolare lo stesso, a seguito delle minacce subite dai componenti della compagine della Polisportiva Lioni in data 27.3.2022 presso il ristorante Malaga di Atripalda (AV) da parte di alcuni soggetti non identificati, con propria autonoma decisione si è presentato ed ha fatto presentare alla gara citata la squadra della stessa società, della quale lui era il dirigente accompagnatore ufficiale, con un numero ridotto di calciatori (sette) rispetto a quelli convocati dall’allenatore sig. Osvaldo Ferullo, nonostante i calciatori della compagine convocati volessero partecipare all’incontro, determinando in tal modo, a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni al secondo minuto del primo tempo ed al conseguente venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa della già citata gara, la vittoria della squadra ospitante Città di Avellino assicurando a quest’ultima un vantaggio in classifica;

La società Polisportiva Dil. Lioni a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasqualino Zarra e Massimo Mocella, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Osserva il Tribunale Federale che il deferito Massimo Mocella, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società polisportiva dilettantistica Lioni, nel corso degli atti di indagine esperiti dalla Procura Federale ed in particolare in sede di audizione da parte della medesima Procura Federale, in data 05.07.2022, ha ammesso la propria responsabilità, riferendo di aver preso la decisione di affrontare la gara fissata il 27.03.2022, alle ore 16:00 in Avellino, tra la Città di Avellino e la Società polisportiva dilettantistica Lioni in formazione ridotta a seguito delle intimidazioni che si erano verificate alcune ore prima della gara, presso il ristorante Malaga sito in Atripalda, e precisamente all’ingresso del detto locale, dove sostava, dopo il pranzo delle 12:30, l’allenatore, lo staff tecnico e la dirigenza. Le intimidazioni erano state poste in essere da parte di alcuni soggetti non identificati, i quali, dopo essere scesi da due autovetture, si avvicinavano all’allenatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni, il sig. Osvaldo Ferullo, e al suo staff tecnico proferendo le seguenti espressioni “oggi non tira una bella aria, cercate di capire che dobbiamo salvarci che ci servono i punti” e uno degli sconosciuti colpiva con un calcio l’allenatore in seconda, sig. Giuseppe Lambiase. Lo stesso deferito Mocella, sempre nel corso della sua audizione, ha riferito che, dopo quest’episodio, telefonava al presidente della Polisportiva Lioni, sig. Zarra, mettendolo al corrente delle intimidazioni subite dal gruppo squadra e, dopo essersi consultato con lui, aveva preso la decisione di affrontare la gara in formazione ridotta, al fine di tutelare l’incolumità fisica dei calciatori, anche under, e di tutto lo staff tecnico. Lo stesso presidente Zarra Pasqualino, nel corso dell’audizione da parte della Procura Federale in data 05.07.2022, confermava di aver ricevuto la chiamata dal deferito Mocella e di aver lasciato a lui la decisione, trovandosi al momento dell’interlocuzione telefonica a Lioni, dopo aver sottolineato al proprio dirigente l’importanza di salvaguardare l’incolumità fisica di tutta la squadra, ma soprattutto quella degli under, in quanto ragazzi minorenni. I fatti sopra descritti hanno poi trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese in sede di audizione della Procura Federale in data 17.06.2022 dall’allenatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni, sig. Osvaldo Ferullo, dalle audizioni di alcuni calciatori tesserati con la Polisportiva Dilettantistica Lioni, nonché dalle audizioni da parte di questo Tribunale del sig. Nocella Massima e del sig. Lambiase Giuseppe in data 14.11.2022, quest’ultimo non escusso dalla Procura Federale. Il primo ha, in buona sostanza, confermato quanto già dichiarato in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, aggiungendo che non aveva avvertito la polizia di quanto accaduto perché temeva anche una rappresaglia nei suoi confronti vivendo ad Avellino. Il secondo riferiva che il giorno 27.03.2022, nei pressi del ristorante “Malaga”, mentre si intratteneva sulla strada con l’allenatore Ferullo Osvaldo, con il sig. Gennarelli, preparatore atletico, e il sig. Rossi Gianfranco, preparatore dei portieri, venne avvicinato da alcune persone le quali, con fare aggressivo, rivolgendosi al sig. Ferullo Osvaldo, dissero che la loro squadra, Città di Avellino, aveva bisogno di punti e che dovevano perdere la gara altrimenti finiva male. Ha, anche, riferito, che uno degli sconosciuti prese sotto il braccio il Ferullo e che, vedendo questa scena, temendo per l’incolumità di quest’ultimo, si avvicinò e venne aggredito fisicamente, ricevendo un calcio alla schiena. E’ pacifico, pertanto, la responsabilità del deferito Mocella, per altro da lui riconosciuta, dal momento che, come si ricava dal referto arbitrale e dal rapporto del commissario di campo, la squadra della Polisportiva Lioni si presentava con un numero ridotto di calciatori (sette) rispetto a quelli originariamente convocati e a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore della Polisportiva Lioni, appena al secondo minuto del primo tempo, si verificava l’inevitabile conseguenza dell’alterazione del regolare svolgimento della predetta gara che non poté più proseguire per il venir meno del numero minimo di giocatori. Per quanto riguarda le sanzioni da applicare al deferito Mocella e alla deferita società, la Procura Federale, all’udienza del 14.11.2022, preso atto della collaborazione dell’incolpato Mocella, ai sensi dell’art 128 del Codice di Giustizia Sportiva, ha confermato le sanzioni proposte all’udienza del 24.10.2022, riportate qui di seguito: 9 mesi di inibizione e 18 mesi di volontariato nella misura di 6 ore a settimana, nonché per la Società Polisportiva Lioni l’ammenda di 2.200,00 euro e 2 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso.

Il Tribunale ritiene che la proposta della Procura Federale di cui sopra appare eccessiva, dal momento che, pur ammettendo la collaborazione del deferito Mocella, non tiene conto che il comportamento di quest’ultimo, diretto in sostanza ad alterare la gara, era dettato unicamente dall’esigenza di salvaguardare l’incolumità dei calciatori, tra i quali vi erano diversi minorenni, nonché ad evitare rappresaglie nei confronti della sua persona, essendo gli aggressori sicuramente di Avellino e vivendo lui in questa città.

Trattasi, dunque, di un comportamento che, pur non potendo essere giustificato, dal momento che il Codice di Giustizia Sportiva non prevede scriminanti, quali potrebbe essere lo stato di necessità previsto dal Codice Penale (l’unica scriminante prevista all’art. 7 C.G.S. riguarda esclusivamente la responsabilità delle società nelle ipotesi in cui le medesime sono chiamate a rispondere dell’operato di chi le rappresenta), è stato posto in essere, però, sotto pressione psicologica, data la gravità delle intimidazioni e delle aggressioni, anche fisiche, subite dal medesimo unitamente agli altri tesserati, e, quindi, merita un’attenuazione della conseguente responsabilità. Peraltro, va anche osservato che l’art. 128 C.G.S. conferisce anche la possibilità di determinare le sanzioni, in caso di ammissione di responsabilità dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, in via equitativa. Conseguentemente, questo Tribunale, anche in via equitativa, ritiene che appare congrua la sanzione di mesi 12 di inibizione per Massimo Mocella, di cui 6 mesi vengono commutati in volontariato, mentre per la Società Polisportiva Dil. Lioni appare equa la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed euro 1.000,00 (di ammenda). Per quanto riguarda la posizione del deferito Pasqualino Zarra, presidente della Polisportiva Dilettantistica Lioni, ritiene il Tribunale che l’incolpazione a lui ascritta nell’atto di deferimento è sicuramente fondata. Ed invero, allorché il predetto presidente Zarra si è presentato ad Avellino per assistere alla gara fissata per le ore 16:00, ha constatato che la sua squadra era scesa in campo in formazione ridotta; quindi, avendo qualche ora prima appreso dal dirigente accompagnatore dell’episodio delle intimidazioni verificatesi, non poteva non rendersi conto che la decisione presa dal predetto dirigente accompagnatore, dopo la telefonata avuta con lui, era stata quella di alterare il regolare svolgimento della gara, presentando la squadra in formazione ridotta. Conseguentemente, essendo venuto a conoscenza, nel momento in cui si trovava ad Avellino ad assistere alla gara della sua squadra, del comportamento posto in essere dal deferito Mocella, ai sensi del comma 7, dell’art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva aveva l’obbligo di informare senza indugio la Procura Federale, il che non è avvenuto, nonostante che tale obbligo, secondo la formulazione del comma 7 dell’art. 30 predetto, sia previsto anche nelle ipotesi in cui è stato già posto in essere l’atto diretto ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara. Anche per il deferito Zarra vale il discorso che si è fatto sopra per il deferito Mocella, dal momento che anche il medesimo, nel corso della telefonata avuta con Mocella, ha avuto come pensiero esclusivo quello di salvaguardare l’incolumità fisica dei propri calciatori, tra cui diversi minorenni, per cui non può trascurarsi che il medesimo ha agito sicuramente per motivi nobili e, in ogni caso, per evitare anche ripercussioni sull’incolumità fisica del dirigente accompagnatore della squadra, Mocella Massimo, come ha dichiarato in sede di audizione da parte della Procura Federale. Premesso che la Procura Federale all’udienza del 24/10/2022 ha richiesto per il presidente della società Pol. Dil. Lioni sig. Pasqualino Zarra la sanzione di anni uno (1) di inibizione, Questo Tribunale ritiene di poter applicare le attenuanti previste dall’art. 13 del C.G.S., in particolare quella prevista alla lettera d) del comma 1, e tenuto, anche, conto delle particolari ragioni che hanno indotto il medesimo a violare l’art. 30, comma 7 del C.G.S., appare congruo ed equo applicare nei confronti di Pasqualino Zarra la sanzione di mesi 3 di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA Letti gli articoli 12, 13 e 128 del C.G.S., ritiene di applicare per: il Presidente Sig. Pasqualino Zarra, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il dirigente Sig. Massimo Mocella, la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione, di cui 6 mesi sono commutati in volontariato così come documentato; per la società Polisportiva Dil. Lioni la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 1.000,00 (mille,00) di ammenda.

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