C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc. 10000/856 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato Calcio A5 C1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Moises Bosco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Oscar Conde nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea alle gare Agostino Lettieri /A.S.D.Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021 ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea – Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021, entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Vincenzo Piacente, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Agostino Lettieri – A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea – Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021,entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Oscar Conde, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Oscar Conde, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle gare Agostino Lettieri – A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021 ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea – Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021,entrambe valevoli per ilgironeAdelCampionatodiSerieC1di Calcio a Cinque, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Moises Bosco, Vincenzo Piacente ed Oscar Conde, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10000/856 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato Calcio A5 C1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Moises Bosco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Oscar Conde nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea alle gare Agostino Lettieri /A.S.D.Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021 ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea - Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021, entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Vincenzo Piacente, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Agostino Lettieri - A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea - Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021,entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Oscar Conde, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Oscar Conde, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle gare Agostino Lettieri - A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021 ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea – Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021,entrambe valevoli per ilgironeAdelCampionatodiSerieC1di Calcio a Cinque, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Moises Bosco, Vincenzo Piacente ed Oscar Conde, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Vincenzo Piacente, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Moises Bosco per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Oscar Conde quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Moises Bosco, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Vincenzo Piacente, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Oscar Conde tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Moises Bosco, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Vincenzo Piacente, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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