C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10756/4 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Concetta Raccuglia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabio Fusco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Orlando Natella ed Antonio Bratami nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società C.S. Neapolis in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021-2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022; il sig. Orlando Natella, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022 valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Antonio Bratomi, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalla gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Fabio Fusco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.C. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Neapolis, alle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società S.C. Neapolis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Concetta Raccuglia, Orlando Natella, Antonio Bratomi e Fabio Fusco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 

Proc. 10756/4 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Concetta Raccuglia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabio Fusco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Orlando Natella ed Antonio Bratami nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società C.S. Neapolis in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021-2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022; il sig. Orlando Natella, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022 valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Antonio Bratomi, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalla gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Fabio Fusco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.C. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Neapolis, alle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società S.C. Neapolis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Concetta Raccuglia, Orlando Natella, Antonio Bratomi e Fabio Fusco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società S.C. Neapolis malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori Sigg.ri Antonio Bratomi e Orlando Natella con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Concetta Raccuglia per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Fabio Fusco cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. ra Concetta Raccuglia, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Antonio Bratami,, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Orlando Natella, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società S.C. Neapolis la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. S.C. Neapolis alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicar per: il calciatore Fabio Fusco tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. ra Concetta Raccuglia, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Antonio Bratami, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Orlando Natella, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.C. Neapolis la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

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