C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc. 11224/10 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Vincenzo Cuciniello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Davide Maio, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. SC Ercolanese alle seguenti gare valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021-2022: Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Gaetano Volpe nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S. SC Ercolanese in occasione quantomeno delle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, entrambe valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021 – 2022; il sig. Gaetano Volpe, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della A.S. SC Ercolanese: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, entrambe valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021- 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S. SC Ercolanese nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Davide Maio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. Davide Maio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S. SC Ercolanese: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. SC Ercolanese alle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S. SC Ercolanese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Cuciniello, Gaetano Volpe e Davide Maio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 11224/10 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Vincenzo Cuciniello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Davide Maio, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. SC Ercolanese alle seguenti gare valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021-2022: Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Gaetano Volpe nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S. SC Ercolanese in occasione quantomeno delle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, entrambe valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021 - 2022; il sig. Gaetano Volpe, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della A.S. SC Ercolanese: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, entrambe valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021- 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S. SC Ercolanese nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Davide Maio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. Davide Maio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S. SC Ercolanese: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. SC Ercolanese alle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S. SC Ercolanese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Cuciniello, Gaetano Volpe e Davide Maio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Davide Maio quattro (4) giornate di squalifica;

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: All’udienza del 19/12/2022 Il rappresentante con delega dei deferiti chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: sig. Vincenzo Cuciniello la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. Gaetano Volpe, la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); A.S. SC Ercolanese la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell’avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS. Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

 ritiene di applicare per: il calciatore Davide Maio tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di accordo ex art. 127 C.G.S. per il Presidente Sig. Vincenzo Cuciniello, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Gaetano Volpe, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per la società A.S. SC Ercolanese la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

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