C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc. 11355/19 pfi 22-23/PM/ce/fm del 4.11.2022 (Campionato 3° Categoria – Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ilsig. Sabato Fimiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore Anton Esposito nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021 valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Umberto Granato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Salvatore Anton Esposito, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. C.S. Lentiscosa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sabato Fimiani e Salvatore Anton Esposito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 11355/19 pfi 22-23/PM/ce/fm del 4.11.2022 (Campionato 3° Categoria - Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ilsig. Sabato Fimiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore Anton Esposito nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021 valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Umberto Granato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Salvatore Anton Esposito, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. C.S. Lentiscosa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sabato Fimiani e Salvatore Anton Esposito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Sabato Fimiani, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sabato Fimiani, per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Salvatore Anton Esposito tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Sabato Fimiani, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. C.S. Lentiscosa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. C.S. Lentiscosa alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Salvatore Anton Esposito due (2) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Sabato Fimiani, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. C.S. Lentiscosa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

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