C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 07/09/2022 – Delibera – TORNEO “ISO BALLANDI” – BARICELLA Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL SALA BOLOGNESE Avverso squalifica dei calciatori Davide Melandri fino al 23 dicembre 2022, Giulio Cionti, Lorenzo Visone, Mattia Francesconi, Diego Martinelli e Gianluca Busi fino al 30 novembre 2022. Delibera del Giudice Sportivo Regionale presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 20 del 24.08.2022 Gara: FELSINA / REAL SALA BOLOGNESE del 16.06.2022

TORNEO “ISO BALLANDI” - BARICELLA Nr. 1 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL SALA BOLOGNESE

Avverso squalifica dei calciatori Davide Melandri fino al 23 dicembre 2022, Giulio Cionti, Lorenzo Visone, Mattia Francesconi, Diego Martinelli e Gianluca Busi fino al 30 novembre 2022. Delibera del Giudice Sportivo Regionale presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 20 del 24.08.2022 Gara: FELSINA / REAL SALA BOLOGNESE del 16.06.2022

La Società ASD Real Sala Bolognese ha ritualmente e tempestivamente impugnato tutti i succitati provvedimenti disciplinari scaturiti da fatti accaduti al termine di una gara disputatasi nel corso di un torneo estivo di calcio giovanile svoltosi previa l’autorizzazione e dunque sotto l’egida della FIGC/LND. La reclamante ammette che a fine partita un certo numero di propri tesserati si è raggruppato attorno all’arbitro per ottenere una non meglio precisata “richiesta di chiarimenti”, conferma che nella circostanza sono stati utilizzati, da parte degli stessi propri tesserati, “termini non consoni a un dialogo corretto e costruttivo”, nega con fermezza che l’ufficiale di gara abbia subito contatti fisici eccetto che per un leggero appoggio del palmo di una mano, gesto questo che si afferma essere stato effettivamente attuato dal calciatore Giulio Cionti senza che però abbia provocato la pur minima conseguenza lesiva ai danni dell’arbitro della gara. Sostiene inoltre la ricorrente che il confronto con l’ufficiale di gara sarebbe stato di breve durata e che al termine dell’incontro i rapporti con quest’ultimo sarebbero rientrati nell’alveo della piena correttezza e del rispetto reciproco. Per quanto precede il Real Sala Bolognese conclude con la richiesta di una riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati non colpevoli. La società ASD Real Sala Bolognese, che nell’atto di gravame ha chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente, Sig. Luca De Bellis, il quale si riporta alle motivazioni addotte nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate affermando in particolare che all’origine delle proteste attuate a fine gara ci sarebbero state delle minacce esplicite rivolte dal direttore di gara ai calciatori, tutti minorenni, della squadra del Real Sala Bolognese, che nessuno dei calciatori del Real Sala Bolognese sarebbe entrato in contatto fisico con l’arbitro fatta eccezione per il giocatore Giulio Cionti il quale avrebbe appoggiato le mani sul corpo dell’arbitro, ma senza violenza e senza arrecargli dolore, che il calciatore Lorenzo Visone non avrebbe preso parte alla gara e nemmeno alle proteste di fine partita. Conclusivamente la società reclamante chiede la riforma delle sanzioni e comunque una forte riduzione delle medesime. Letti i motivi del reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla reclamante in sede di audizione, presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha interpellato telefonicamente l’arbitro dell’incontro; questi ha integralmente confermato quanto riportato sul proprio referto di gara negando, in primo luogo e in maniera perentoria, di aver mai minacciato i calciatori del Real Sala Bolognese; ha poi ribadito l’ufficiale di gara di essere stato, dopo il triplice fischio finale, letteralmente accerchiato da un folto gruppo di calciatori del Real Sala Bolognese, di essere stato attinto sul petto con una manata che non gli provocava particolare dolore fisico, dal vice capitano di detta compagine Davide Melandri e non dal calciatore Cionti, di aver subito una serie di spinte e insulti vari dai giocatori che lo accerchiavano tra i quali ha potuto identificare con certezza quelli indicati sul referto, di non avere ricevuto alcuna assistenza (il solo a intervenire a sua difesa è stato il capitano del Felsina) e nessuna manifestazione di solidarietà da parte dei dirigenti della società Real Sala Bolognese, sia nel frangente dell’accerchiamento sia successivamente al rientro negli spogliatoi e al momento della riconsegna dei cartellini. Sulla scorta delle dichiarazioni confermative rese dall’arbitro della gara, la Corte ritiene che la società reclamante non abbia apportato nessun elemento idoneo ad avvalorare, anche solo parzialmente, la propria versione dei fatti che confligge con quella risultante dagli atti ufficiali i quali, nella trattazione dei procedimenti disciplinari sportivi, hanno, come noto, un valore di prova privilegiata. Inoltre, ad avviso della Corte, il Giudice regionale ha correttamente interpretato le risultanze ufficiali e ha quantificato le relative sanzioni in misura adeguata anche in considerazione dell’ambito, torneo estivo di calcio giovanile, in cui si sono verificati i fatti in rassegna.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Real Sala Bolognese e conferma in toto i provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice sportivo regionale. Pone a carico della Società Real Sala Bolognese il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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