C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/09/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUS FAENZA S.S.D. a R.L. Avverso provvedimento di ammonizione con diffida e relativo addebito dei danni alla recinzione dell’impianto sportivo della società Fossolo Calcio 76 Delibera del Giudice Sportivo Regionale presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 31 del 21.09.2022 Gara: FOSSOLO CALCIO / VIRTUS FAENZA del 18.09.2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUS FAENZA S.S.D. a R.L. Avverso provvedimento di ammonizione con diffida e relativo addebito dei danni alla recinzione dell’impianto sportivo della società Fossolo Calcio 76 Delibera del Giudice Sportivo Regionale presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 31 del 21.09.2022 Gara: FOSSOLO CALCIO / VIRTUS FAENZA del 18.09.2022
La Società USD VIRTUS FAENZA S.S.D. a R.L., d’ora in poi solo Virtus Faenza, ha ritualmente e tempestivamente impugnato il succitato provvedimento disciplinare sostenendo che la rete di recinzione del campo sportivo non sarebbe stata danneggiata dai propri sostenitori, essendo rotta già prima della gara in rassegna. A prova di tale affermazione la reclamante produce una serie di fotografie che mostrano l’esistenza di un buco nella rete già durante lo svolgimento dell’incontro. La Virtus Faenza eccepisce inoltre che la segnalazione del, peraltro, presunto danneggiamento alla rete fatta all’arbitro della gara e dallo stesso riportata a referto, dovrebbe considerarsi nulla e priva di qualsiasi valore in quanto proveniente da persona non in elenco di gara e priva del potere di rappresentanza della società ospitante Fossolo Calcio 76. Per i motivi come sopra riassunti la società Virtus Faenza chiede che l’impugnato provvedimento venga annullato La società reclamante, che nell’atto di gravame ha chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio dirigente Sig. Ettore Oscar Tacchi appositamente delegato dal proprio Presidente. Il suddetto dirigente si riporta ai motivi illustrati nel reclamo e in sede di audizione sottolinea in particolare come le fotografie che sono state prodotte costituiscono una prova incontestabile di quanto sostenuto dalla stessa società Virtus Faenza. Letto il reclamo, la Corte rileva in primo luogo che il provvedimento dell’inibizione con diffida non rientra nell’elenco dei provvedimenti non impugnabili contenuto nell’articolo 137 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva espressamente riferito alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l’Attività Agonistica Giovanile, ragion per cui il reclamo proposto dalla Virtus Faenza si considera ammissibile. Venendo al merito della vertenza, la Corte ritiene che le motivazioni addotte dalla reclamante siano fondate in quanto dagli atti ufficiali non risulta che l’arbitro abbia visto con i propri occhi alcuni sostenitori della Virtus Faenza nell’atto di danneggiare la rete in prossimità della scala di accesso alla tribuna, essendosi, egli arbitro, limitato a refertare una segnalazione fattagli da persona dichiaratasi quale dirigente del Fossolo il cui nominativo non risultava indicato nella distinta di gara di quest’ultima società. Inoltre, il materiale fotografico prodotto dalla reclamante risulta effettivamente comprovare quanto la medesima assume in sede di reclamo.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie il reclamo proposto dalla società Virtus Faenza e annulla il provvedimento disciplinare deliberato dal Giudice sportivo regionale. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato essendo stato il reclamo accolto.
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