C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 19/10/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. VIANESE CALCIO Avverso sanzione della perdita della gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia pubblicata nel C.U. nr. 30 del 05.10.2022 Gara: Vianese Calcio / Montecchio del 01.10.2022

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. VIANESE CALCIO Avverso sanzione della perdita della gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia pubblicata nel C.U. nr. 30 del 05.10.2022 Gara: Vianese Calcio / Montecchio del 01.10.2022

La società GSD Vianese Calcio ha proposto reclamo avverso il sopradetto provvedimento ritenendolo iniquo in quanto la maggiore responsabilità della rissa che ha determinato la sospensione anticipata della gara sarebbe addebitabile al comportamento dei tesserati, calciatori e allenatore in primis, della squadra avversaria la quale prima dei fatti che hanno indotto l’arbitro a sospendere l’incontro, aveva subito due espulsioni, un maggior numero di ammonizzazioni ed era in svantaggio di due reti. Per le ragioni come sopra riassunte la società reclamante richiede l’omologazione del risultato conseguito sul campo prima della sospensione della gara o, in subordine, la ripetizione della stessa. La società GSD Vianese non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente alla presente riunione, come pure la società Montecchio che, nonostante sia stata compiutamente informata del reclamo, non ha inviato memorie difensive e controdeduzioni. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, questa Corte ritiene di dover condividere appieno la decisione del Giudice sportivo, il quale, a fronte di una rissa a cui hanno preso parte, secondo quanto riportato a referto, una quindicina di tesserati di entrambe le compagini in campo, ha correttamente attribuito alle due società la responsabilità dell’accaduto infliggendo loro la medesima sanzione sportiva della perdita della gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo presentato dalla società GSD VIANESE CALCIO e conferma la delibera del Giudice sportivo di Reggio Emilia. Pone a carico della società Vianese Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

 

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