C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/11/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOSSOLO 76 CALCIO A.S.D. Avverso decisione del Giudice sportivo presso il CRER che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Fossolo 76 e ha omologato la gara con il risultato conseguito sul campo Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 47 del 09.11.2022 Gara: Fossolo 76 / Imolese FM del 30.10.2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOSSOLO 76 CALCIO A.S.D. Avverso decisione del Giudice sportivo presso il CRER che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Fossolo 76 e ha omologato la gara con il risultato conseguito sul campo Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 47 del 09.11.2022 Gara: Fossolo 76 / Imolese FM del 30.10.2022
La Società FOSSOLO 76 Calcio ASD ha proposto rituale reclamo contro la succitata decisione del Giudice sportivo contestandone la motivazione fondata sulla circostanza che il preannuncio e il reclamo contro l’avvenuta omologazione della gara non sono stati inviati all’indirizzo PEC della società avversaria come espressamente previsto dall’art. 53 CGS ai fini della comunicazione degli atti. La reclamante ammette di non aver inviato il preannuncio e il successivo ricorso contro l’omologazione della gara in questione all’indirizzo PEC “ufficiale” della società Imolese FM in quanto non lo aveva momentaneamente individuato, ma afferma e dimostra di aver chiesto e ottenuto dalla stessa compagine avversaria, un indirizzo di posta elettronica che ha poi validamente utilizzato per le necessarie notifiche stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva per la presentazione dei ricorsi e dei reclami. Per quanto precede la Società Fossolo 76 Calcio ASD chiede l’integrale riforma dell’impugnata delibera. La società reclamante dopo ad aver dichiarato la propria disponibilità a presenziare al dibattimento, è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio Vicepresidente munito di valida delega del Presidente della società. L’Imolese FM, quale società cointeressata al reclamo, non è invece presente e non ha depositato memorie difensive. Il rappresentante del Fossolo Calcio ASD si riporta alle argomentazioni dedotte con il proposto reclamo e insiste sul fatto di aver correttamente e validamente assolto l’obbligo d’informazione nei confronti della società avversaria e conclude chiedendo l’accoglimento del reclamo e l’annullamento dell’impugnata delibera del Giudice sportivo. Rileva questa Corte che in effetti l’indirizzo PEC utilizzato dalla reclamante per contestare l’omologazione della gara non era quello comunicato dall’Imolese FM all’atto dell’iscrizione e riportato sul relativo modello AS400, modello che tuttavia non è nella subitanea disponibilità delle società affiliate le quali, tuttavia, hanno la possibilità di utilizzare uno specifico portale messo a disposizione dal CRER e nel quale sono riportati tutti i dati riferibili alle società iscritte ai vari campionati regionali. Va altresì evidenziato che la Società Fossolo 76 ha utilizzato una casella di posta certificata che risulta effettivamente appartenente alla società avversaria e perciò ha sostanzialmente assolto l’obbligo d’informazione di quest’ultima assicurando l’integrità del contraddittorio necessario come richiesto per la valida instaurazione di procedimenti sportivi come quello in questione. Tuttavia, benché, ad avviso di questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nella fattispecie in esame la sostanza potrebbe prevalere sulla forma, il reclamo della società Fossolo 76 Calcio ASD contro la regolarità della gara resta comunque inammissibile, non solo per la violazione dell’articolo 53 CGS, ma anche perché ha come oggetto un supposto errore tecnico dell’ufficiale di gara che, come tale, esorbita dalla competenza dei giudici sportivi costituendo un fatto che investe una decisione di natura tecnica o disciplinare adottata in campo dall’arbitro e devoluta all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco, come espressamente statuito dall’articolo 65 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo presentato dalla società FOSSOLO 76 Calcio ASD e conferma la delibera del Giudice sportivo del CRER. Pone a carico della società Fossolo 76 Calcio ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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