C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/11/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. BASILICASTELLO Avverso sanzione della perdita della gara deliberata dal Giudice sportivo presso il CRER Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 49 del 16.11.2022 Gara: Basilicastello / Casalese del 13.11.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. BASILICASTELLO Avverso sanzione della perdita della gara deliberata dal Giudice sportivo presso il CRER Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 49 del 16.11.2022 Gara: Basilicastello / Casalese del 13.11.2022

La società UPD Basilicastello reclama contro il sopra menzionato provvedimento del Giudice sportivo regionale il quale, avendo accertato in sede di trascrizione di un provvedimento di ammonizione a carico del Sig. Marco Pedrona che costui non risultava regolarmente tesserato con la società Basilicastello, le ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara. Sostiene al riguardo la reclamante che colui che è stato ammonito dall’arbitro non risponderebbe in realtà al nome di Marco Pedrona, ma che l’ammonizione sarebbe stata comminata al proprio calciatore Lorenzo Ortalli, che nel frangente indossava la maglia numero sei. Invece Marco Pedrona, indicato erroneamente come giocatore ammonito, non sarebbe un calciatore bensì un dirigente della Basilicastello che, come tale, non avrebbe partecipato alla gara. In ogni caso, secondo la reclamante, sia Ortalli sia Pedrona sarebbero regolarmente tesserati, il primo come calciatore e il secondo come dirigente. Per quanto precede la reclamante richiede l’annullamento della delibera del Giudice sportivo e il ripristino del risultato conseguito sul campo. La società Basilicastello non è presente all’odierna riunione come pure non è presente la società Casalese, cointeressata al presente procedimento sportivo, che nemmeno ha prodotto memorie difensive. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ravvisa che in effetti l’arbitro ha erroneamente riportato nel proprio rapporto la distinta di gara compilata dalla Basilicastello indicando fra i giocatori titolari Marco Pedrona e non Lorenzo Ortalli. Accertato che il Sig. Marco Pedrona risulta essere effettivamente tesserato come dirigente e che nella circostanza svolgeva il ruolo di dirigente addetto all’arbitro, che del pari Lorenzo Ortalli, quale calciatore effettivamente destinatario del provvedimento di ammonizione, era in posizione regolare in quanto al tesseramento, la Corte non ravvisa la sussistenza di circostanze che possano aver influito sulla regolarità della gara per cui ritiene che il reclamo in parola meriti accoglimento.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie il reclamo proposto dalla società U.P.D. BASILICASTELLO, annulla la sanzione della perdita della gara, ripristina il risultato conseguito sul campo Basilicastello – Casalese 1 a 0, rinvia gli atti al Giudice sportivo regionale per consentire la corretta attribuzione dell’ammonizione a carico del calciatore Lorenzo Ortalli della Basilicastello. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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