C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL SHQIPONJA Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Rikard Zojzi Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 33 del 24.11.2022 Gara: Pro Patria San Felice / Futsal Shqiponja del 19.11.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL SHQIPONJA Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Rikard Zojzi Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 33 del 24.11.2022 Gara: Pro Patria San Felice / Futsal Shqiponja del 19.11.2022

 La società ASD Futsal Shqiponja ha ritualmente impugnato il sopra menzionato provvedimento del Giudice sportivo di Modena negando che il proprio calciatore Rikard Zojzi abbia mai lanciato la fascia di capitano sul volto dell’arbitro della gara. Assume la reclamante che dopo l’espulsione subita e al fine di consegnare la fascia al vicecapitano della propria squadra, il calciatore Zojzi si sarebbe portato sulla balconata attigua al terreno di gioco e da lì avrebbe lanciato la fascia in campo senza colpire nessuno e men che meno l’ufficiale di gara che nella circostanza si sarebbe trovato a un paio di metri di distanza dal punto in cui è caduta la fascia stessa. A riprova di quanto sostenuto la reclamante evidenzia di essere in possesso di un video oltre che di diverse testimonianze rese da spettatori presenti e anche da giocatori avversari. Ciò premesso la società ASD Futsal Shqiponja conclude chiedendo, in via principale, l’annullamento della squalifica, ovvero, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La società ASD Futsal Shqiponja è presente all’odierna riunione con una delegazione di dirigenti i quali, dopo aver richiamato le motivazioni del proposto reclamo, ammettono le male parole pronunciate dal calciatore Zojzi nei confronti dell’ufficiale di gara, ma insistono nel negare che il suddetto calciatore abbia mai lanciato la fascia di capitano sul volto dell’arbitro della quale sottolineano le notevoli incertezze e manchevolezze tecniche dimostrate nella direzione dell’incontro. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali che in forza dell’articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, considerate le dichiarazioni rese dalla società reclamante in sede dibattimentale, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara la quale, confermando sostanzialmente quanto scritto nel proprio referto, ha precisato che all’atto dell’espulsione decretata ai danni del capitano del Futsal Shqiponja, Rikard Zojzi, questi le si è avvicinato, si è tolto la fascia dal braccio e gliel’ha lanciata contro in segno di disprezzo verso il taccuino e solo sfiorandole il volto. Pur tenendo in debito conto le puntualizzazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione, la Corte ritiene che il Giudice sportivo abbia interpretato in maniera sostanzialmente corretta gli atti ufficiali e adeguatamente determinato la durata della squalifica a carico del calciatore Rikard Zojzi.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo della società ASD FUTSAL SHQIPONJA e conferma la squalifica per quattro giornate di gara deliberata dal Giudice sportivo di Modena nei confronti del calciatore Rikard Zojzi Pone a carico della società ASD Futsal Shqiponja il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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