C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 21/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB Avverso squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Viviano Magnani nonché squalifica per due giornate di gara inflitta ai calciatori Marco Baldoni, Mattia Biolchini e Riccardo Gestri Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicate nel C.U. nr. 35 del 07.12.2022 Gara: Cimone Football Club / Spezzanese del 04.12.2022

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB Avverso squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Viviano Magnani nonché squalifica per due giornate di gara inflitta ai calciatori Marco Baldoni, Mattia Biolchini e Riccardo Gestri Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicate nel C.U. nr. 35 del 07.12.2022 Gara: Cimone Football Club / Spezzanese del 04.12.2022

La società Cimone Football Club ha depositato un rituale reclamo avverso tutti i sopra menzionati provvedimenti del Giudice sportivo di Modena affermando che nessuno dei calciatori squalificati avrebbe tenuto i comportamenti per i quali è stata loro inflitta la squalifica e che gli stessi giocatori così come allenatore e direttore sportivo della società, sono pronti a fornire una testimonianza diretta su quanto effettivamente accaduto in campo. La società Cimone Football Club non ha chiesto di poter partecipare al dibattimento e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte rileva in via preliminare che le squalifiche per due giornate inflitte ai calciatori Marco Baldoni, Mattia Biolchini e Riccardo Gestri non sono appellabili ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per cui per la parte riferita a detti provvedimenti il reclamo della società Cimone Football Club non può essere esaminato in quanto inammissibile. L’esame del proposto reclamo va quindi limitato alla squalifica per quattro giornate irrogata a carico del calciatore Viviano Magnani. A questo riguardo la Corte non ammette le testimonianze richieste dalla reclamante poiché non dedotte con le formalità stabilite dall’articolo 60 CGS e perché non ritenute necessarie potendo il caso di specie essere giudicato sulla base del solo rapporto di gara che in forza dell’articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’arbitro della gara ha infatti descritto, nel proprio referto, il comportamento del calciatore Magnani in modo assai preciso riferendo che lo stesso, dopo il triplice fischio finale e quando si era creato un parapiglia fra i giocatori di entrambe le squadre, gli si è avvicinato assieme ad altri suoi compagni, gli ha rivolto vivaci e insistite proteste condite da frasi irriguardose e lo ha ostacolato nel cammino verso lo spogliatoi con leggere spinte. Per quanto precede la Corte ritiene che il Giudice sportivo di Modena abbia interpretato correttamente le risultanze ufficiali e adeguatamente determinato la durata della squalifica del calciatore Magnani.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo della società ASD Football Club Cimone dichiarandolo inammissibile per quanto riguarda le squalifiche di due giornate di gara inflitte ai calciatori Marco Baldoni, Mattia Biolchini, Riccardo Gestri e privo di fondamento relativamente alla squalifica di quattro giornate del calciatore Viviano Magnani. Si confermano pertanto i provvedimenti adottati dal Giudice sportivo di Modena. Pone a carico della società Football Club Cimone il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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