C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 21/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FCD SAN BARTOLO – GABICCE MARE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Cristian Coli Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 3 del 08.12.2022 Gara: Accademia Rimini Calcio VB / San Bartolo Gabicce Mare del 04.12.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FCD SAN BARTOLO - GABICCE MARE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Cristian Coli Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 3 del 08.12.2022 Gara: Accademia Rimini Calcio VB / San Bartolo Gabicce Mare del 04.12.2022

La società FCD San Bartolo – Gabicce Mare ha impugnato il sopracitato provvedimento disciplinare con un articolato atto di reclamo che si fonda su tre distinti ordini di motivazioni.

Con il primo motivo d’impugnazione la società San Bartolo - Gabicce Mare eccepisce l’errata applicazione dell’articolo 38 CGS da parte del Giudice sportivo di Rimini sostenendo che il comportamento attuato dal calciatore Coli non poteva essere qualificato come condotta violenta essendo privo degli elementi costitutivi di tale fattispecie così come previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e meglio definiti dalla consolidata giurisprudenza dei massimi organismi disciplinari previsti dall’ordinamento sportivo. Con il secondo motivo d’appello, la reclamante afferma che l’episodio in questione, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto punibile, avrebbe dovuto essere inquadrato come condotta gravemente antisportiva e sanzionato con la relativa sanzione prevista dall’articolo 39 CGS. Con il terzo motivo, la reclamante sottolinea l’indole non violenta del proprio calciatore Cristian Coli e in generale la condotta corretta sempre tenuta dallo stesso sia in campo che fuori dal campo. Per i motivi come sopra succintamente illustrati, la società San Bartolo – Gabicce Mare chiede, in via principale, l’annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato Cristian Coli e, in via subordinata, la riduzione della squalifica a due giornate di gara. La società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione Pur prendendo atto delle motivazioni su cui si fonda il reclamo della società San Bartolo – Gabicce Mare, la Corte rileva in via pregiudiziale che lo stesso non può essere esaminato poiché non è stato preceduto dal deposito del relativo preannuncio nei termini e con le modalità stabilite, a pena d’improcedibilità, dall’articolo 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo proposto dalla società FCD SAN BARTOLO - GABICCE MARE dichiarandolo inammissibile/improcedibile e conferma la decisione del Giudice sportivo di Rimini. Pone a carico della società San Bartolo – Gabicce Mare il pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

 

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