C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 07/09/2022 – Delibera – GARA: MASI TORELLO VOGHIERA – BENTIVOGLIO CALCIO del 28/08/2022

GARA: MASI TORELLO VOGHIERA – BENTIVOGLIO CALCIO del 28/08/2022

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°22 del 31/08/2021 del C.R.E.R, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Bentivoglio Calcio, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Masi Torello Voghiera impiegato il calciatore Sig. Negri Pablo con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato la sanzione allo stesso comminata nel C.U. n° 99 del 25/05/2022 del C.R.E.R..In virtù di quanto precede la società Bentivoglio Calcio chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S.., ovvero la punizione sportiva della perdita della gara. Rilevato che la Soc. Bentivoglio Calcio nel proprio reclamo ha riportato solo la stampa della videata del portale da cui risulterebbe che al sovra indicato calciatore sarebbe stata comminata una squalifica per una giornata, come calciatore non espulso, nel C.U. n° 99 del 25/05/2022 del C.R.E.R, senza, tuttavia, allegare nessuna copia e/o stralcio di tale Comunicato Ufficiale; Accertato che all’interno del C.U. n° 99 del 25/05/2022 del C.R.E.R per il Sig. Negri Pablo non è stata pubblicata nessuna squalifica per una giornata come calciatore non espulso dal campo; Questo Giudice Sportivo, conseguentemente, osserva:

sulla base di quanto prescritto dall’art.13 delle N.O.I.F. le decisioni degli organi operanti in ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, tramite affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. Inoltre, le decisioni si presumono conosciute dal giorno della loro pubblicazione nei Comunicati Ufficiali. Alla luce del dettato dell’art.13 delle N.O.I.F. risulta evidente che, per l’ordinamento sportivo, i Comunicati Ufficiali sono l’unico mezzo di pubblicazione ufficiale delle decisioni e non possono, quindi, essere considerati come tale altri documenti, o strumenti informatici, eventualmente consultabili dall’utenza. Ai fini della decisione del reclamo, è inoltre, rilevante rappresentare che, in base al combinato disposto dell’art. 21 (comma 1) e dell’art. 137 (comma 2 C.G.S.) nei confronti della sanzione non riportata nel C.U. n° 99 del 25/05/2022 non può neppure trovare applicazione il principio del c.d. “automatismo”, poiché la stessa sarebbe comunque relativa ad un calciatore NON espulso dal campo e non, quindi, ad un giocatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale. La mancata pubblicazione di una sanzione relativa ad un calciatore NON espulso dal campo, seppur inserita in un sistema informatico, ed in seguito non trasposta nel Comunicato Ufficiale, non operando il meccanismo dell’automatismo (ex art.137 comma 2 C.G.S), rende la sanzione come “legalmente non conosciuta” al destinatario e, pertanto, non può essere applicata e/o essere considerata effettiva nei suoi confronti se non a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale (ex art.21 comma 1 C.G.S). Visto anche l’art. 10 C.G.S; Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo

DELIBERA di NON

accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Bentivoglio Calcio e, pertanto, di convalidare la gara con il risultato così come conseguito sul campo, ovvero: MASI TORELLO VOGHIERA – BENTIVOGLIO CALCIO 2 – 0 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Bentivoglio Calcio. di comminare la squalifica per una giornata come calciatore NON espulso dal campo al Sig. Negri Pablo, poiché in occasione della gara Corticella – Cittadella Vis S. Paolo del 24/05/2022 dopo il termine della partita rivolgeva farsi e gesti irriguardosi nei confronti dei giocatori della squadra avversaria (squalifica in precedenza NON pubblicata).

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