C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 19/10/2022 – Delibera – ATLETICO MONTAGNA – DON MONARI del 16/10/2022

ATLETICO MONTAGNA – DON MONARI del 16/10/2022

Il Giudice Sportivo, ha letto il referto dell’arbitro, da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione fra il primo ed il secondo tempo poiché la porta del suo spogliatoio veniva colpita da uno sputo. Considerato che nel referto arbitrale non sono stati indicati elementi da cui potesse emergere un pericolo per il Direttore di gara, né sono stati riportati particolari episodi di violenza dei tesserati ai danni del medesimo. Osserva questo Giudice Sportivo: perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara ( o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara secondo la norma posta dall’art. 10 comma 5 lett. c) C.G.S. . Tale decisione è stata già più volte supportata in passato dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha stabilito: “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” . Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui al primo comma dell’art. 64 delle NOIF, e non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara. Dagli atti ufficiali, infatti, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. In considerazione di quanto precede si deve ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5) lett. c) C.G.S.

P.T.M

Questo Giudice Sportivo delibera: La ripetizione della gara, demandando alla Segreteria del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto atti.

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