C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 16/11/2022 – Delibera – Terre Alte Berceto – Basilicastello gara del 06/11/2022

Terre Alte Berceto – Basilicastello gara del 06/11/2022

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 46 del 09/11/2021 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Terre Alte Berceto, avverso la regolarità della gara in oggetto. Nella specie la reclamante lamenta che, nel corso della partita in questione, la Soc. Basilicastello avrebbe effettuato sei sostituzioni e non cinque come consentito dalle vigenti norme. Dopo avere letto le memorie difensive invitate dalla Soc. Basilicastello, questo Giudice Sportivo ritiene necessario affrontare in via preliminare la questione relativa alla genericità del ricorso presentato dalla società reclamante, poiché quest’ultima nel proprio ricorso non avrebbe specificato in maniera adeguata quale fosse l’irregolarità nelle sostituzioni effettuate dalla Soc. Basilicastello. In particolare questo Giudice Sportivo non ritiene fondata la questione sulla genericità dei motivi del ricorso, poiché in tale atto la società reclamante ha espressamente menzionato: “un’irregolarità sul numero delle sostituzioni effettuate” e, pertanto, risulta evidente che il reclamo verta sul numero delle sostituzioni effettuate. Rilevato dagli atti ufficiali che la Soc. Basilicastello ha effettivamente fatto sei sostituzioni nella gara in oggetto; Considerato che il C.U. n° 1 della L.N.D Stagione Sportiva 2022/2023 al paragrafo “Sostituzioni dei Calciatori e Giocatori di riserva” espressamente prevede che: “Nel corso delle gare del Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto”. Visto l’art.74 della N.O.I.F e l’art. 10 C.G.S comma 1; Considerato che l’inosservanza delle sovra citate norme comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dall’ art. 10 C.G.S.;

P.T.M.

questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera:  di infliggere alla Società Basilicastello la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: TERRE ALTE BERCETO – BASILICASTELLO 3 - 0  di non addebitare il previsto contributo la alla Soc. Terre Alte Berceto.

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