C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 31/08/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori KENAN HAVIC, OJEDA TOMAS ALBERTO, ROBBA GASTON RODRIGO, MARCONI NICOLAS, GUEHI SEKALA SIOKLON, RENZI ROBERTO nonché della società A.S.D. CASTROCARO T.D.S. Con nota 01.07.2022, n.001/508 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

 

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori KENAN HAVIC, OJEDA TOMAS ALBERTO, ROBBA GASTON RODRIGO, MARCONI NICOLAS, GUEHI SEKALA SIOKLON, RENZI ROBERTO nonché della società A.S.D. CASTROCARO T.D.S. Con nota 01.07.2022, n.001/508 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe Adamo; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: HAVIC KENAN, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD ARGENTANA ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del CGS, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per aver sottoscritto il tesseramento nella s/s 2021-2022, per la Società ASD ARGENTANA, allegando un certificato di residenza del comune di Civitella Romagna ed un permesso di soggiorno alterati; OJEDA TOMAS ALBERTO, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD ARGENTANA ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del CGS; della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per aver sottoscritto il tesseramento nella s/s 2021-2022, per la Società ASD ARGENTANA, allegando un certificato di residenza del comune di Orta San Giulio alterato; ROBBA GASTON RODRIGO, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD ARGENTANA ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del CGS, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per aver sottoscritto il tesseramento nella s/s 2021-2022, per la Società ASD ARGENTANA, allegando un certificato di residenza del comune di Civitella Romagna e una carta d’identità alterati; MARCONI NICOLAS, all’epoca dei fatti, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD ARGENTANA ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del CGS, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per aver sottoscritto il tesseramento nella s/s 2021-2022, per la Società ASD ARGENTANA, allegando una carta d’identità alterata; GUEHI SEKALA SIOKLON, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD ARGENTANA ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del CGS, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per aver sottoscritto il tesseramento nella s/s 2021-2022, per la Società ASD ARGENTANA, allegando una carta d’identità alterata; RENZI ROBERTO all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art.2, comma 2, del CGS; all’interno e nell’interesse di tale società A.S.D. CALCIO CASTROCARO T.D.S., della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 1, del C.G.S. per aver svolto attività volta al tesseramento per la società ASD ARGENTANA dei calciatori HAVIC KENAN, OJEDA TOMAS ALBERTO, ROBBA GASTON RODRIGO, MARCONI NICOLAS E GUEHI SEKALA nella s/s 2021-2022, peraltro con l’utilizzo da parte degli stessi di documenti alterati; la Società A.S.D. CASTROCARO T.D.S. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dal Sig. Renzi Roberto, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art.2, comma 2 del C.G.S., all’interno e nell’interesse di tale società. Effettuate ritualmente le notifiche, è presente il Sg. Renzi Roberto che dichiara di non essere al momento affiliato presso la FIGC, di non essere mai stato tesserato con la società Argentana, ma di aver collaborato, in maniera peraltro assolutamente volontaria e senza conseguire compensi, con la dirigenza di tale compagine, di essere stato tesserato con il Castrocaro solo nei primi tre mesi della stagione sportiva 2020/2021 e di aver lasciato tale società in occasione dell’interruzione dei campionati a causa della pandemia di Covid 19 allora in atto; chiede pertanto il Sig. Renzi che, per i fatti che gli sono ascritti, sia pronunciata una decisione di non luogo a procedere. È pure presente la società Castrocaro rappresentata dal proprio Presidente e dal proprio Segretario, i quali affermano che il Sig. Renzi non era nell’organigramma della società all’epoca dei fatti per cui ritengono la società estranea ai fatti come riscostruiti dalle indagini della Procura Federale e ne chiedono il proscioglimento da ogni addebito. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti  deferite per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - 10 giornate di squalifica a carico del calciatore KENAN HAVIC - 10 giornate di squalifica a carico del calciatore OJEDA TOMAS ALBERTO - 12 giornate di squalifica a carico del calciatore ROBBA GASTON RODRIGO - 12 giornate di squalifica a carico del calciatore MARCONI NICOLAS - 12 giornate di squalifica a carico del calciatore GUEHI SEKALA SIOKLON - 2 anni di inibizione a carico del dirigente RENZI ROBERTO - ammenda di Euro 800,00 a carico della società A.S.D. CASTROCARO T.D.S. Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerate le dichiarazioni rese in udienza dal Sig. Roberto Renzi e dai rappresentanti della società Castrocaro nonché la totale assenza di argomentazioni difensive delle parti deferite - giudicate meritevoli di accoglimento le tesi difensive addotte dalla società Castrocaro volte a dimostrarne la sostanziale estraneità ai fatti in rassegna; - ritenuta invece comprovata la responsabilità di tutte le altre parti deferite per le violazioni loro rispettivamente attribuite;

d e l i b e r a

di infliggere: al calciatore KENAN HAVIC la squalifica fino a tutto il 31 dicembre 2022 al calciatore OJEDA TOMAS ALBERTO la squalifica fino a tutto il 31 dicembre 2022 al calciatore ROBBA GASTON RODRIGO la squalifica fino a tutto il 31 dicembre 2022 al calciatore MARCONI NICOLAS la squalifica fino a tutto il 31 dicembre 2022 al calciatore GUEHI SEKALA SIOKLON la squalifica fino a tutto il 31 dicembre 2022 al dirigente RENZI ROBERTO l’inibizione per anni due di prosciogliere: la società A.S.D. CASTROCARO T.D.S. da ogni addebito Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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