C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 31/08/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori COLONNELLO SARAH, CATTANI PIERLUIGI, TAFA ALESSIO, CAMILLE JEAN LUC, NIANG MOHAMADOU, SIBONI ENRICO, GUEYE IBRAHIMA, nonché della società ASD ALFONSINE FC 1921 Con nota 12.04.2022, n. 007902/378 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale; – visto l’art. 125 del C.G.S.;
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori COLONNELLO SARAH, CATTANI PIERLUIGI, TAFA ALESSIO, CAMILLE JEAN LUC, NIANG MOHAMADOU, SIBONI ENRICO, GUEYE IBRAHIMA, nonché della società ASD ALFONSINE FC 1921 Con nota 12.04.2022, n. 007902/378 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.;
vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Giovanni Greco, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicati, per rispondere: COLONNELLO SARAH, all’epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. ALFONSINE FC 1921, della violazione degli artt.4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt.39, comma 1, 43, comma1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall’art.7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale Presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alfonsine 1921, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori CAMILLE JEAN LUC, NIANG MOHAMADOU e SIBONI ENRICO, nonché per aver consentito, o comunque non impedito, di far svolgere attività sportiva ai predetti calciatori privi delle certificazioni dell’idoneità in occasione delle gare: CAMILLE JEAN LUC: gara Alfonsine 1921 – Victor San Marino disputata il 12.09.2021 valevole per il campionato di Eccellenza; NIANG MOHAMADOU: gara Alfonsine 1921 – Russi del 31.10.2021 e Football Cava Ronco – Alfonsine del 07.11.2021, valevoli per il campionato di Eccellenza; SIBONI ENRICO: gara Football Cava Ronco - Alfonsine 1921 del 07.11.2021, valevole per il campionato di Eccellenza; della violazione, inoltre, degli artt,4, comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S. in relazione a quanto previsto e art.39, comma 1 delle N.O.I.F. per aver consentito l’utilizzo del calciatore GUEYE IBRAHIMA in occasione della gara Football Cava Ronco - Alfonsine 1921 del 07.11.2021, valevole per il campionato di Eccellenza, sebbene lo stesso risultasse tesserato a decorrere dal 26.10.2021, per la Società ASD CALCIO DEL DUCA GRAMA; CATTANI PIERLUIGI, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società A.S.D. ALFONSINE FC 1921, della violazione degli artt.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. in quanto in occasione della gara Alfonsine 1921 – Victor San Marino disputata il 12.09.2021 valevole per il campionato di Eccellenza ha sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale è indicato il giocatore CAMILLE JEAN LUC non tesserato per la Società Alfonsine 1921, attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; TAFA ALESSIO, all’epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. ALFONSINE FC 1921, della violazione dell’ art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver lo stesso in qualità di calciatore capitano sottoscritto la distinta della gara Alfonsine – Russi del 31.10.2021 campionato di Eccellenza e successivamente consegnata all’arbitro, nella quale risultavano i calciatori NIANG e SIBONI non tesserati e attestando così in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; CAMILLE JEAN LUC, all’epoca dei fatti, calciatore non tesserato ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. per la Società ASD ALFONSINE FC1921, della violazione degli art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dell’art. 43, comma 1, e art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alla gara Alfonsine 1921 – Victor San Marino disputata il 12.09.2021 valevole per il campionato di Eccellenza, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva; NIANG MOHAMADOU. all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. per la Società ASD ALFONSINE FC1921, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 comma 2, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dell’art. 43, comma 1, e art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alle gare: Alfonsine – Russi del 31.10.2021 e Futball Cava Ronco - Alfonsine 1921 del 07.11.2021,valevoli per il campionato di Eccellenza, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva; SIBONI ENRICO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. per la Società ASD ALFONSINE FC1921, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 comma 2, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dell’art. 43, comma 1, e art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alla gara Futball Cava Ronco - Alfonsine 1921 del 07.11.2021,valevole per il campionato di Eccellenza, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva; GUEYE IBRAHIMA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD CALCIO DEL DUCA GRAMA, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 comma 2, del C.G.S., per avere lo stesso preso parte alla gara Futball Cava Ronco - Alfonsine 1921 del 07.11.2021,valevole per il campionato di Eccellenza nelle fila della squadra schierata dall’ALFONSINE FC 1921,senza averne titolo in quanto non tesserato per la predetta società, ma bensì per la società CALCIO DEL DUCA GRAMA a decorrere dal 26.10.2021; la Società A.S.D. ALFONSINE FC 1921 per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra menzionati come descritto nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e non sono presenti all’odierna riunione, tutte all’infuori del calciatore Alessio Taffa, il quale ultimo ha partecipato all’udienza per illustrare al Tribunale la propria versione dei fatti e tesi difensiva. Il calciatore Taffa ha così affermato che pochi istanti prima della gara contro il Russi, la dirigenza della propria società l’ho indicò come capitano della squadra nonostante la sua giovanissima età e la presenza, nella formazione allora schierata, di altri giocatori ben più anziani di lui; ha poi escluso di aver firmato la distinta di gara per conto della società Alfonsine e che la sua firma è stata di certo falsificata non riconoscendola come propria; per tutto quanto premesso, il calciatore Alessio Tafa si ritiene del tutto esente da responsabilità e chiede di essere prosciolto da ogni addebito. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: -5 mesi d’inibizione a carico della Sig.ra Sarah Colonnello; -3 mesi d’inibizione a carico del dirigente Pierluigi Cattani; -3 giornate di squalifica a carico del calciatore Alessio Tafa -3 giornate di squalifica a carico del calciatore Jean Luc Camille -4 giornate di squalifica a carico del calciatore Mohamadou Niang -3 giornate di squalifica a carico del calciatore Enrico Siboni -3 giornate di squalifica a carico del calciatore Ibrahima Gueye -Euro 400,00 di ammenda oltre a tre punti di penalizzazione da scontare nel primo campionato utile a carico della società ASD Alfonsine FC 1921
Il Tribunale -letto il deferimento; -preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -considerato che le parti deferite non sono presenti e non hanno prodotto argomentazioni difensive, all’infuori del calciatore Alessio Tafa la cui ricostruzione dei fatti viene giudicata meritevole di credito da questo Tribunale Federale a livello territoriale; -ritenuta invece comprovata la piena responsabilità delle altre parti deferite le violazioni loro attribuitele;
d e l i b e r a
di infliggere: alla Sig.ra Sarah COLONNELLO l’inibizione per mesi cinque al calciatore Jean Luc CAMILLE la squalifica fino a tutto il 30 settembre 2022 al calciatore Mohamadou NIANG la squalifica fino a tutto il 30 settembre 2022 al calciatore Enrico SIBONI la squalifica fino a tutto il 30 settembre 2022 al calciatore Ibrahima GUEYE la squalifica fino a tutto il 30 settembre 2022 alla società ASD ALFONSINE FC 1921 l’ammenda di EUR 400,00 di prosciogliere: il calciatore Alessio TAFA da ogni addebito Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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